LEGGE COSTITUZIONALE 10 novembre 1971, n. 1 - Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Coming into Force20 Gennaio 1972
Published date05 Gennaio 1972
Enactment Date10 Novembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/01/05/071C0001/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.3 del 05-01-1972
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale:

Art 1.

All'articolo 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

"Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica".

Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' soppresso.

Art 2.

L'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente:

"In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) circoscrizioni comunali;

4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalentemente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale".

Art 3.

L'articolo 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente:

"La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento dei comuni;

2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale".

Art 4.

L'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente:

"La provincia puo' autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito e' data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro".

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito e' data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro".

Art 5.

L'articolo 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente:

"Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale".

Art 6.

L'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente:

"Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

3) commercio;

4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature".

Art 7.

Dopo l'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' istituito il seguente articolo 12-bis:

"Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della...

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