L'art. 10 dell'ordinanza 25 settembre 1986, citata in premessa, e' sostituito dal seguente:
I provvedimenti sanitari adottati nella zona infetta sono revocati trascorsi trenta giorni dall'ultimo caso di malattia, secondo le modalita' stabilite dal primo comma dell'art. 16 del vigente regolamento di polizia veterinaria.
Nelle zone infette e di protezione non e' consentita l'introduzione di animali vivi delle specie sensibili all'afta epizootica ne' nazionali ne' di provenienza estera per tutto il periodo di cui al precedente comma.
Nella zona di protezione, trascorsi quindici giorni dall'ultimo caso di malattia, puo' essere consentita la ripresa della macellazione ordinaria degli animali appartenenti agli allevamenti della zona stessa, con le procedure ed i controlli sanitari previsti dall'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria e a condizione che l'esito del controllo veterinario dell'allevamento e la visita veterinaria degli animali prima del carico siano risultati nettamente favorevoli e che gli animali stessi siano trasportati per essere macellati senza ritardo direttamente in un macello situato entro la zona di protezione o nell'ambito della stessa unita' sanitaria locale o di quelle con termini della stessa provincia a condizione che i macelli stessi siano dotati di convenienti strutture per la pulizia e la disinfezione degli automezzi.
Nel caso che gli animali debbano essere spostati per la macellazione in altra unita' sanitaria locale le modalita' ed i...