La misura massima, stabilita nell'articolo 10 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.
LEGGE 18 marzo 1968, n. 355 - Modificazioni dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura
Coming into Force | 26 Aprile 1968 |
End of Effective Date | 15 Dicembre 2010 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/11/068U0355/CONSOLIDATED/20101215 |
Published date | 11 Aprile 1968 |
Enactment Date | 18 Marzo 1968 |
Official Gazette Publication | GU n.94 del 11-04-1968 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Le contribuzioni degli apicoltori consorziati, dovute ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono riscosse per mezzo di ruoli comunali dagli esattori delle imposte dirette, nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
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