LEGGE 18 marzo 1968, n. 355 - Modificazioni dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura

Coming into Force26 Aprile 1968
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/11/068U0355/CONSOLIDATED/20101215
Published date11 Aprile 1968
Enactment Date18 Marzo 1968
Official Gazette PublicationGU n.94 del 11-04-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La misura massima, stabilita nell'articolo 10 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Le contribuzioni degli apicoltori consorziati, dovute ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono riscosse per mezzo di ruoli comunali dagli esattori delle imposte dirette, nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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