Art
1.
La disposizione contenuta nell'art. 67 del vigente testo unico sull'istruzione superiore e' sostituita dalla seguente:
"Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facolta' interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile".
Art
2.
Per il corrente anno il concorso sara' bandito entro il 15 agosto, udite la. Facolta' interessata e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Art
3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI