Modificazioni allo statuto dell'Universita'

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 luglio 1996 con il quale e' stato riordinato il corso di laurea in medicina e chirurgia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998, legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica.

Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n.

183 supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 61 (Titolo VII) relativo alla facolta' di medicina e chirurgia, corso di laurea in medicina e chirurgia, decentrato a Foggia, e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo.

Art. 61.

Corso di laurea in medicina e chirurgia

  1. Finalita', norme generali e di programmazione.

    1.1 - Titolo e norme di ammissione, riconoscimento degli studi compiuti.

    Si e' ammessi al corso di laurea in medicina o chirurgia se si e' in possesso di licenza di scuola media superiore (maturita' quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza dell'Ateneo, devono essere adeguate alle necessita' di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

    Il Consiglio di corso di laurea (CCL) ed il Consiglio di facolta' (Cdf), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universtario, seguiti presso Universita' o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validita' culturale e professionalizzante del curriculum seguito.

    L'accreditamento degli studi compiuti puo' dar luogo ad abbreviazioni di corso.

    1.2 - Scopo del corso di laurea.

    Il corso di laurea e' rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teoricopratica necessarie all'esercizio della professione medica, esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

    Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione postlaurea.

    La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

    A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire: le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; la capacita' di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato; le abilita' e l'esperienza, unite alla capacita' di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

    Lo studente deve inoltre acquisire: la conoscenza dei valori etici e storici della medicina; la capacita' di comunicare con chiarezza ed umanita' con il paziente e con i familiari; la capacita' di collaborare con le diverse figure professionali nelle attivita' sanitarie, di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria; la capacita' di riconoscere i problemi sanitari della comunita'.

    1.3 - Durata ed articolazione del corso di laurea.

    La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia e' di sei anni e comporta 5.500 ore di attivita' formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.

    382/1980, la didattica del corso di laurea e' di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno ventotto settimane.

    Le 5.500 ore di attivita' formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono: a) attivita' didattica formale (lezioni), per non piu' di 1800 ore complessive; b) attivita' didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonche' alla pratica clinica: questa attivita' e' organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed e' finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di' 1700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica; c) attivita' d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore; d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformita' al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facolta', di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

    Nella ripartizione del monte ore tra le diverse modalita' d attvita' formativa, il CCL deve tener conto delle necessita' di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al curriculum il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

    In particolare, la pianificazione didattica dovra' tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

    L'attivita' didatticoforativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almneno dal terzo anno di corso.

    1.4 - Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.

    Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facolta', l'efficienza didattica del corso di laurea e' sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

  2. Ordinamento didattico.

    2.1 - Aree didatticoformative, corsi integrati, crediti.

    In base a criteri di omogeneita' di contenuti e/o di affinita' metodologiche, le attivita' didattiche sono ordinate in aree didatticoformative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

    Le aree didattico formative sono articolate in uno o piu' corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientificodisciplinari. Per ogni area didattico- formativa sono previste attivita' didattiche opzionali. Corsi integrati ed attivita' opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

    Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settoridisciplinari indicati per ogni area.

    La titolarita' delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

    Ad ogni area didatticoformativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unita' di misura convenzionali da utilizzare per: la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attivita' didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio; la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area; la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL; il riconoscimento, anche da parte di altre Universita', della equipollenza di differenti attivita' didatticoformative.

    Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza delle attivita' didattiche di...

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