DECRETO RETTORALE 14 maggio 1998 - Modificazioni allo statuto dell'Universita'

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Considerato che in mancanza della legge di attuazione dei principi

di autonomia, gli statuti delle Universita' sono emanati con decreti

rettorali cosi' come stabilito dall'art. 16 della succitata legge;

Visti i propri decreti n. 406 del 9 gennaio 1991 e n. 557 del 9

febbraio 1991 con i quali sono state indette le votazioni per

l'elezione delle rappresentanze dei studenti docenti, ricercatori,

assistenti e del personale tecnicoamministrativo in seno al senato

accademico integrato;

Visto il proprio decreto n. 1039 del 17 aprile 1991 e successive

modifiche con cui sono stati dichiarati eletti i rappresentanti del

personale docente, assistente, ricercatori, personale tecnico

amministrativo di ruolo e degli studenti in seno al senato accademico

integrato;

Vista la delibera del senato accademico integrato in data 6

febbraio 1998 con cui e' stato proposto il testo dello statuto

dell'Universita' degli studi di Ancona;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 1021 del 5

marzo 1998 con cui si esprime parere favorevole al testo dello

statuto suddetto;

Vista la delibera del senato accademico integrato in data 6 marzo

1998 con cui e' stato approvato il testo dello statuto

dell'Universita' degli studi di Ancona;

Vista la nota rettorale prot. n. 14727 dell'11 marzo 1998 con la

quale e' stato trasmesso al M.U.R.S.T., ai sensi dell'art. 6 della

legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Universita' degli studi

di Ancona;

Vista la nota prot. n. 411 pervenuta a questa amministrazione in

data 6 maggio 1998 con la quale il M.U.R.S.T. esaminato il testo del

succitato statuto dichiara di non avere osservazioni particolari da

formulare richiamando tuttavia l'attenzione sulla necessita' di

integrare l'art. 47 relativo al "Collegio dei revisori";

Ritenuto necessario adeguarsi alle osservazioni formulate dal

M.U.R.S.T.;

Decreta

di emanare lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di

Ancona secondo il testo allegato (allegato "A" parte integrante del

presente decreto) e di trasmetterlo al Ministero di grazia e

giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ancona, 14 maggio 1998

Il rettore: Pacetti

____________

Allegato A

Titolo I Principi

Art. 1.

Principi generali

  1. L'Universita' degli studi di Ancona e' ente pubblico dotato di

    autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e

    contabile con piena capacita' di diritto pubblico e privato. Opera in

    conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica italiana

    e della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' europee e di

    altri Paesi di tutto il mondo; ha carattere pluralistico e

    indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o

    economico.

  2. L'Universita' di Ancona, di seguito detta "Universita'",

    riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e

    l'istruzione superiore ed afferma che l'attivita' didattica e'

    inscindibile dall'attivita' di ricerca, affinche' l'insegnamento sia

    in grado di seguire l'evolversi della societa' e della conoscenza

    scientifica.

  3. L'Universita' promuove ogni azione atta a perseguire la qualita'

    e l'efficienza della ricerca e della didattica, in particolare

    favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale e

    internazionale.

  4. Sul piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme

    di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento

    reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di

    professori, ricercatori e discenti.

  5. L'Universita' favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche

    e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto

    strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati

    della ricerca scientifica.

  6. Nel pieno riconoscimento del valore strategico della risorsa

    umana per lo sviluppo della societa', l'Universita' promuove

    iniziative per l'educazione degli adulti lungo tutto l'arco della

    vita.

    Art. 2.

    Liberta' di ricerca

  7. L'Universita' garantisce ai singoli professori e ricercatori ed

    alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della

    ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto

    attiene ai metodi.

    All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito a

    professori e ricercatori, nel rispetto dei programmi di ricerca

    predisposti dalle strutture, l'accesso ai finanziamenti,

    l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto necessario

    per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle

    caratteristiche dei singoli settori disciplinari.

  8. Ogni valutazione sull'attivita' individuale di ricerca e'

    esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.

  9. L'Universita' favorisce la diffusione dei risultati

    dell'attivita' scientifica svolta all'interno dell'ateneo,

    agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

  10. L'Universita', per perseguire scopi di ricerca puo', su fondi

    propri o provenienti da enti pubblici o privati, istituire borse di

    studio da usufruire anche all'estero.

    Art. 3.

    Liberta' di insegnamento

  11. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli

    professori, nonche' autonomia alle strutture didattiche.

  12. In particolare, la liberta' di insegnamento garantisce i singoli

    professori da ogni forma di condizionamento nella scelta dei

    contenuti della propria attivita' didattica, fatti salvi quelli

    derivanti dai curricula didattici.

  13. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende

    anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni

    e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche'

    le altre modalita' atte a realizzare il diritto all'apprendimento

    degli studenti e il principio di buon andamento dell'attivita'

    didattica, e' riservata all'autonomia delle facolta'.

    Art. 4.

    Diritto allo studio

  14. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della

    Costituzione, organizza i propri servizi in modo da rendere

    accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario.

  15. L'Universita' concorre inoltre alle complessive esigenze di

    orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla

    compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.

    Art. 5.

    Iniziative formative e culturali

  16. Oltre alle funzioni prioritarie che attengono alla ricerca ed

    alla didattica, l'ateneo promuove iniziative atte a favorire la

    crescita culturale, la formazione professionale, l'integrazione

    sociale al proprio interno e con la comunita', l'attivita' sportiva e

    ricreativa.

  17. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli

    studenti, delle libere forme associative e di volontariato, che

    concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini

    istituzionali dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti

    di ateneo e delle singole strutture didattiche.

  18. L'Universita', anche attraverso appositi accordi con le

    associazioni di studenti e laureati, promuove l'inserimento nel mondo

    del lavoro e delle professioni dei propri diplomati e laureati con i

    quali mantiene rapporti di collaborazione.

  19. L'Universita', in relazione alle proprie disponibilita'

    finanziarie e di mezzi, concorre all'attivita' autogestita del

    personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello

    sport e del tempo libero.

    Art. 6.

    Cooperazione interuniversitaria

  20. Per lo svolgimento di attivita' didattiche e scientifiche,

    l'Universita' puo' stipulare accordi di cooperazione con universita',

    istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere

    universitario nazionali ed esteri.

    Tali accordi possono riguardare:

    1. programmi di ricerca in collaborazione;

    2. attivita' didattiche integrate;

    3. scambi di personale;

    4. programmi integrati di studi e di scambio per studenti.

  21. Gli accordi relativi a programmi di attivita' scientifica e di

    attivita' didattica devono essere accompagnati da un giudizio di

    compatibilita' da parte delle rispettive strutture scientifiche e

    delle strutture didattiche interessate.

  22. Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o

    seminari, l'Universita' puo' avvalersi di esperti esterni al mondo

    universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata

    qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti

    universitari di altre Universita' nazionali e straniere, anche al di

    fuori di specifici accordi bilaterali.

  23. L'Universita', nel programmare la cooperazione

    interuniversitaria nel campo della ricerca e della didattica,

    predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti,

    ricercatori e studenti provenienti da altre sedi.

    Art. 7.

    Conferimenti e partecipazioni al patrimonio di altri enti

  24. In relazione al perseguimento delle proprie finalita',

    l'Universita' puo' istituire o partecipare a centri

    interuniversitari, consorzi o societa' di capitali e O.N.L.U.S.,

    previe deliberazioni degli organi competenti.

  25. La convenzione istitutiva deve indicare la misura degli

    eventuali apporti di capitale.

    Art. 8.

    Corsi e titoli

  26. L'Universita' conferisce tutti i titoli universitari previsti

    dalla legge.

  27. L'Universita' puo' rilasciare inoltre attestati relativi ai

    corsi e ad ogni altra attivita' di aggiornamento e formazione che

    organizzi o alla quale essa contribuisca ufficialmente.

  28. I corsi di diploma, di laurea e di specializzazione sono

    indicati nelle tabelle allegate.

    Art. 9.

    Decentramento

  29. Su proposta della facolta', il senato accademico, acquisito il

    parere favorevole del consiglio di amministrazione, per soddisfare

    particolari esigenze culturali o del tessuto socioeconomico, puo'

    decentrare anche parzialmente le attivita' didattiche relative ai

    corsi.

  30. Al personale impiegato nelle attivita' fuori sede di cui al

    precedente comma, con delibera del consiglio di amministrazione, su

    proposta del senato accademico, possono essere riconosciute

    specifiche indennita'.

Titolo II

Organi dell'Universita'

Art. 10.

Organi

  1. Gli organi di governo dell'ateneo sono: il rettore, il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT