DECRETO RETTORALE 14 maggio 1998 - Modificazioni allo statuto dell'Universita'
IL RETTORE
Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Considerato che in mancanza della legge di attuazione dei principi
di autonomia, gli statuti delle Universita' sono emanati con decreti
rettorali cosi' come stabilito dall'art. 16 della succitata legge;
Visti i propri decreti n. 406 del 9 gennaio 1991 e n. 557 del 9
febbraio 1991 con i quali sono state indette le votazioni per
l'elezione delle rappresentanze dei studenti docenti, ricercatori,
assistenti e del personale tecnicoamministrativo in seno al senato
accademico integrato;
Visto il proprio decreto n. 1039 del 17 aprile 1991 e successive
modifiche con cui sono stati dichiarati eletti i rappresentanti del
personale docente, assistente, ricercatori, personale tecnico
amministrativo di ruolo e degli studenti in seno al senato accademico
integrato;
Vista la delibera del senato accademico integrato in data 6
febbraio 1998 con cui e' stato proposto il testo dello statuto
dell'Universita' degli studi di Ancona;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 1021 del 5
marzo 1998 con cui si esprime parere favorevole al testo dello
statuto suddetto;
Vista la delibera del senato accademico integrato in data 6 marzo
1998 con cui e' stato approvato il testo dello statuto
dell'Universita' degli studi di Ancona;
Vista la nota rettorale prot. n. 14727 dell'11 marzo 1998 con la
quale e' stato trasmesso al M.U.R.S.T., ai sensi dell'art. 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Universita' degli studi
di Ancona;
Vista la nota prot. n. 411 pervenuta a questa amministrazione in
data 6 maggio 1998 con la quale il M.U.R.S.T. esaminato il testo del
succitato statuto dichiara di non avere osservazioni particolari da
formulare richiamando tuttavia l'attenzione sulla necessita' di
integrare l'art. 47 relativo al "Collegio dei revisori";
Ritenuto necessario adeguarsi alle osservazioni formulate dal
M.U.R.S.T.;
Decreta
di emanare lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di
Ancona secondo il testo allegato (allegato "A" parte integrante del
presente decreto) e di trasmetterlo al Ministero di grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ancona, 14 maggio 1998
Il rettore: Pacetti
____________
Titolo I Principi
Art. 1.
Principi generali
-
L'Universita' degli studi di Ancona e' ente pubblico dotato di
autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e
contabile con piena capacita' di diritto pubblico e privato. Opera in
conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica italiana
e della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' europee e di
altri Paesi di tutto il mondo; ha carattere pluralistico e
indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o
economico.
-
L'Universita' di Ancona, di seguito detta "Universita'",
riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e
l'istruzione superiore ed afferma che l'attivita' didattica e'
inscindibile dall'attivita' di ricerca, affinche' l'insegnamento sia
in grado di seguire l'evolversi della societa' e della conoscenza
scientifica.
-
L'Universita' promuove ogni azione atta a perseguire la qualita'
e l'efficienza della ricerca e della didattica, in particolare
favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale e
internazionale.
-
Sul piano internazionale l'Universita' persegue tutte le forme
di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento
reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di
professori, ricercatori e discenti.
-
L'Universita' favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche
e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto
strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati
della ricerca scientifica.
-
Nel pieno riconoscimento del valore strategico della risorsa
umana per lo sviluppo della societa', l'Universita' promuove
iniziative per l'educazione degli adulti lungo tutto l'arco della
vita.
Art. 2.
Liberta' di ricerca
-
L'Universita' garantisce ai singoli professori e ricercatori ed
alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della
ricerca, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto
attiene ai metodi.
All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito a
professori e ricercatori, nel rispetto dei programmi di ricerca
predisposti dalle strutture, l'accesso ai finanziamenti,
l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto necessario
per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle
caratteristiche dei singoli settori disciplinari.
-
Ogni valutazione sull'attivita' individuale di ricerca e'
esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.
-
L'Universita' favorisce la diffusione dei risultati
dell'attivita' scientifica svolta all'interno dell'ateneo,
agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.
-
L'Universita', per perseguire scopi di ricerca puo', su fondi
propri o provenienti da enti pubblici o privati, istituire borse di
studio da usufruire anche all'estero.
Art. 3.
Liberta' di insegnamento
-
L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli
professori, nonche' autonomia alle strutture didattiche.
-
In particolare, la liberta' di insegnamento garantisce i singoli
professori da ogni forma di condizionamento nella scelta dei
contenuti della propria attivita' didattica, fatti salvi quelli
derivanti dai curricula didattici.
-
L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende
anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni
e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche'
le altre modalita' atte a realizzare il diritto all'apprendimento
degli studenti e il principio di buon andamento dell'attivita'
didattica, e' riservata all'autonomia delle facolta'.
Art. 4.
Diritto allo studio
-
L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della
Costituzione, organizza i propri servizi in modo da rendere
accessibile, effettivo e proficuo lo studio universitario.
-
L'Universita' concorre inoltre alle complessive esigenze di
orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla
compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
Art. 5.
Iniziative formative e culturali
-
Oltre alle funzioni prioritarie che attengono alla ricerca ed
alla didattica, l'ateneo promuove iniziative atte a favorire la
crescita culturale, la formazione professionale, l'integrazione
sociale al proprio interno e con la comunita', l'attivita' sportiva e
ricreativa.
-
L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli
studenti, delle libere forme associative e di volontariato, che
concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini
istituzionali dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti
di ateneo e delle singole strutture didattiche.
-
L'Universita', anche attraverso appositi accordi con le
associazioni di studenti e laureati, promuove l'inserimento nel mondo
del lavoro e delle professioni dei propri diplomati e laureati con i
quali mantiene rapporti di collaborazione.
-
L'Universita', in relazione alle proprie disponibilita'
finanziarie e di mezzi, concorre all'attivita' autogestita del
personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello
sport e del tempo libero.
Art. 6.
Cooperazione interuniversitaria
-
Per lo svolgimento di attivita' didattiche e scientifiche,
l'Universita' puo' stipulare accordi di cooperazione con universita',
istituti di istruzione, accademie e altre istituzioni a carattere
universitario nazionali ed esteri.
Tali accordi possono riguardare:
-
programmi di ricerca in collaborazione;
-
attivita' didattiche integrate;
-
scambi di personale;
-
programmi integrati di studi e di scambio per studenti.
-
-
Gli accordi relativi a programmi di attivita' scientifica e di
attivita' didattica devono essere accompagnati da un giudizio di
compatibilita' da parte delle rispettive strutture scientifiche e
delle strutture didattiche interessate.
-
Per lo svolgimento di conferenze, cicli di conferenze o
seminari, l'Universita' puo' avvalersi di esperti esterni al mondo
universitario, italiani e stranieri, che abbiano elevata
qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti
universitari di altre Universita' nazionali e straniere, anche al di
fuori di specifici accordi bilaterali.
-
L'Universita', nel programmare la cooperazione
interuniversitaria nel campo della ricerca e della didattica,
predispone strutture logistiche idonee ad ospitare docenti,
ricercatori e studenti provenienti da altre sedi.
Art. 7.
Conferimenti e partecipazioni al patrimonio di altri enti
-
In relazione al perseguimento delle proprie finalita',
l'Universita' puo' istituire o partecipare a centri
interuniversitari, consorzi o societa' di capitali e O.N.L.U.S.,
previe deliberazioni degli organi competenti.
-
La convenzione istitutiva deve indicare la misura degli
eventuali apporti di capitale.
Art. 8.
Corsi e titoli
-
L'Universita' conferisce tutti i titoli universitari previsti
dalla legge.
-
L'Universita' puo' rilasciare inoltre attestati relativi ai
corsi e ad ogni altra attivita' di aggiornamento e formazione che
organizzi o alla quale essa contribuisca ufficialmente.
-
I corsi di diploma, di laurea e di specializzazione sono
indicati nelle tabelle allegate.
Art. 9.
Decentramento
-
Su proposta della facolta', il senato accademico, acquisito il
parere favorevole del consiglio di amministrazione, per soddisfare
particolari esigenze culturali o del tessuto socioeconomico, puo'
decentrare anche parzialmente le attivita' didattiche relative ai
corsi.
-
Al personale impiegato nelle attivita' fuori sede di cui al
precedente comma, con delibera del consiglio di amministrazione, su
proposta del senato accademico, possono essere riconosciute
specifiche indennita'.
Organi dell'Universita'
Art. 10.
Organi
-
Gli organi di governo dell'ateneo sono: il rettore, il...
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