Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto della libera Universita' commerciale ´Luigi Bocconiª, emanato con decreto rettorale dell'11 luglio 1998, n. 4545, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 5656 del 23 luglio 2001 e n. 5920 dell'11 aprile 2002;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la legge 4 novembre 2005 n. 230, recante ´Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitariª;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, recante ´Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230ª;

Richiamata la proposta di modifiche al vigente statuto, sottoposta a parere del consiglio di facolta' in data 11 aprile 2006 ed approvata dal consiglio di amministrazione in data 26 maggio 2006, e trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 6 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, prot. n. 2957 del 25 luglio 2006, con la quale si comunica di non avere osservazioni da formulare con riferimento alle proposte di modifiche statutarie;

Considerato che le citate modifiche intervengono diffusamente nel testo, nonche' sulla numerazione ed organizzazione sistematica dell'articolato, cosicche' si rende necessario emanare e pubblicare un testo coordinato e completo di cui all'allegato;

Decreta:

Sono emanate le modifiche allo statuto dell'Universita' Commerciale ´Luigi Bocconiª tutte recepite nel testo finale allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente decreto e' pubblicato inoltre all'albo di Ateneo.

Milano, 11 settembre 2006

Il rettore: Provasoli

Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' COMMERCIALE

´LUIGI BOCCONIª

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Origine, istituzione e fonti normative

1.1. La libera Universita' commerciale ´Luigi Bocconiª di Milano (di seguito denominata ´Universitaª), fondata da Ferdinando Bocconi, con statuto approvato con regio decreto 29 settembre 1902, e' una universita' legalmente riconosciuta, avente personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare come assicurato dall'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'´Universitaª non ha fini di lucro. Essa e' finanziata prevalentemente con i proventi derivanti dall'attivita' svolta ed e' gestita da un consiglio di amministrazione i cui componenti sono nominati prevalentemente da soggetti privati.

1.2. Sono fonti normative specifiche dell'´Universitaª:

le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le universita' non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

il presente statuto;

i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Finalita' e attivita'

2.1. Secondo il programma del suo fondatore, l'´Universitaª e' stata istituita con lo scopo di operare nella formazione, qualificazione e diffusione della cultura, adeguando continuamente il proprio intervento alle mutevoli condizioni del sistema sociale ed economico.

2.2. L'´Universitaª assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

2.3. Professori, ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'´Universitaª, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.4. L'´Universitaª cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonche' attraverso attivita' propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni.

Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali.

2.5. L'´Universitaª puo' conferire i seguenti titoli:

diploma di laurea (DL);

laurea (L);

laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM);

diploma di specializzazione (DS);

dottorato di ricerca (DR).

L'´Universitaª rilascia altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 il master universitario di primo e secondo livello.

L'´Universitaª puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.

L'´Universitaª fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

2.6. Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'´Universitaª intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare a, e/o controllare societa' di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e partecipare, a consorzi con altre universita' ed organizzazioni ed enti pubblici e privati.

2.7. L'´Universitaª mantiene rapporti con i propri laureati e partecipanti ai programmi formativi attraverso una o piu' associazioni, coordinandone la collaborazione al raggiungimento delle finalita' istituzionali dell'Universita' stessa.

Art. 3.

Patrimonio e mezzi finanziari

3.1. L'´Universitaª utilizza per le attivita' istituzionali i beni propri o di cui ha la disponibilita' per qualsiasi titolo.

3.2. I mezzi finanziari per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attivita' dell'´Universitaª sono costituiti da:

  1. i proventi del lascito del fondatore F. Bocconi Bocconi e del patrimonio dell'Universita';

  2. il sostegno dell'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione Amici della Bocconi -, di seguito denominato ´Istituto Javotte Bocconiª, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1955, n. 1395;

  3. i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;

  4. altri proventi delle attivita' istituzionali;

  5. le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Capo II

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 4.

Organi centrali di governo dell'Universita' - Individuazione

4.1. Sono organi centrali dell'´Universitaª:

il consiglio di amministrazione;

il comitato esecutivo;

il presidente;

il vice presidente;

il consigliere delegato;

il rettore;

il consiglio accademico;

il senato accademico.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione - Composizione

5.1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'´Universitaª.

5.2. Esso si compone di 19 membri, e precisamente:

  1. di persona nominata dal consiglio di amministrazione dell'´Istituto Javotte Bocconiª per le funzioni di presidente;

  2. del rettore pro-tempore;

  3. di un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

  4. di un rappresentante della regione Lombardia;

  5. di un rappresentante della provincia di Milano;

  6. di un rappresentante del comune di Milano;

  7. di un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;

  8. di tre rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

  9. di nove membri nominati dal consiglio di amministrazione dell'´Istituto Javotte Bocconiª, avendo cura che almeno tre di loro siano scelti fra laureati dell'´Universitaª.

    5.3. Tutti i componenti il consiglio, ad eccezione del rettore, rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

    5.4. I membri del consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del quadriennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

    5.5. Il consiglio nomina il segretario che puo' essere scelto anche tra persone estranee al consiglio.

    Art. 6.

    Consiglio di amministrazione - Funzionamento

    6.1. Il consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati e' almeno pari a 11.

    6.2. Il consiglio e' convocato dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, ove nominato, o dal consigliere delegato, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

    6.3. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

    Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della...

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