Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Visto lo Statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;

Vista la legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio direttivo del 18 gennaio 2006, n. 47, con cui sono state approvate in seconda lettura, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche allo Statuto della Scuola;

Considerato che le modifiche statutarie citate sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (con nota del 6 marzo 2006, n. prot. 2707, giunta al MIUR in data 8 marzo 2006) per il previsto controllo ministeriale;

Vista la nota dirigenziale del citato Ministero (del 9 maggio 2006, prot. 5057) recante talune osservazioni su alcune modifiche allo Statuto;

Vista la delibera del Consiglio direttivo del 21 giugno 2006 con cui sono state approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, nuove modifiche al testo di Statuto;

Considerato che le citate modifiche intervengono diffusamente nel testo di Statuto, anche sulla numerazione ed organizzazione sistematica dell'articolato, cosicche' si rende necessario emanare e pubblicare un testo coordinato e completo di cui all'allegato;

Decreta:

Sono emanate le modifiche allo Statuto della Scuola Normale Superiore di Pisa tutte recepite nel testo finale allegato sub A al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le modifiche emanate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento viene altresi' affisso all'Albo ufficiale della Scuola e lo Statuto sara' reso disponibile sul sito web della Scuola (www.sns.it).

Pisa, 28 giugno 2006

Il direttore: Settis

Allegato A

STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalita'

La Scuola Normale Superiore di Pisa, fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, e' un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale. E' dotata di personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Realizza la propria autonomia mediante lo Statuto e le proprie fonti interne.

Si articola in due classi accademiche: la classe accademica di lettere e filosofia e la classe accademica di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La Scuola ha il fine istituzionale di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito scientifico e in quello umanistico, esplorandone le interconnessioni.

A tale fine essa persegue il piu' alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, nonche' della formazione permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca e curando la trasmissione delle competenze acquisite anche alla pubblica amministrazione e al mondo delle professioni.

La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualita' dei propri allievi, garantendo un insegnamento finalizzato allo sviluppo delle potenzialita' e capacita' individuali attraverso l'impegno dei docenti a seguire il percorso e la crescita di ogni allievo.

La Scuola, in accordo con la propria funzione pubblica, ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della liberta' di espressione e di insegnamento. Assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunita' nel lavoro e nello studio.

La ricerca condotta dalla Scuola non ha carattere di segretezza.

I professori, i ricercatori, il personale tecnico e amministrativo, gli allievi, quali componenti essenziali della Scuola, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 2.

S e d e

La Scuola ha sede centrale in Pisa, nell'edificio storico del Palazzo della Carovana. Puo' istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 3.

Natura collegiale

La Scuola ha carattere residenziale e collegiale e pertanto assicura ai propri allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento l'alloggio e il vitto gratuiti nell'ambito di strutture interne ed esterne alla stessa e un contributo didattico annuale definito dal Consiglio Direttivo.

Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 4.

R i c e r c a

La Scuola istituisce e promuove centri e laboratori. Organizza l'attivita' di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni.

Per lo svolgimento e la crescita dell'attivita' di ricerca scientifica la Scuola conferisce borse di studio e assegni di ricerca, stipula contratti con studiosi di chiara fama o di elevata qualificazione nella cultura, nella ricerca, nelle professionalita', anche per esplorare nuove direzioni di studio e di insegnamento; conformemente alle proprie normative interne provvede a organizzarne la presenza temporanea presso le proprie strutture.

Art. 5.

Cooperazione e collaborazione nazionale e internazionale

La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita' di studenti e docenti, e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno della Unione Europea. A tal fine la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la Scuola promuove in Italia, nell'Unione Europea e in altri Paesi rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti e organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni. Cura le relazioni con le istituzioni universitarie e di ricerca dell'area pisana, con l'Ecole Normale Superieure di Parigi e le altre Scuole e istituzioni affini.

Art. 6.

Ammissione

L'ammissione a tutti i corsi organizzati dalla Scuola, aperta ai cittadini di ogni nazionalita', avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica per esami, per titoli ed esami o per soli titoli, secondo le modalita' previste da appositi regolamenti.

La selezione e' volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 7.

Corsi e titoli rilasciati

Nella Scuola si svolgono:

  1. corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita' degli studi di Pisa affini alle discipline di cui alle Classi accademiche individuate nell'articolo 1 del presente Statuto; specifici accordi riguardanti settori particolari possono prevedere eccezionalmente che i normalisti siano iscritti ad altre universita';

  2. corsi di perfezionamento (PhD) di durata almeno triennale, il cui titolo e' equipollente al dottorato di ricerca ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308.

    La Scuola rilascia i seguenti titoli di studio:

  3. diploma di primo livello di cui al successivo art. 33, lettera a);

    ii) diploma di licenza di cui al successivo art. 33, lettera b);

    iii) diploma di perfezionamento (PhD), eventualmente anche in cotutela con universita' non italiane.

    La Scuola puo' inoltre istituire, rilasciando i corrispondenti titoli di studio:

  4. corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica tramite la stipula di convenzioni con universita' italiane, anche in collaborazione con universita' straniere;

  5. corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con universita' italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;

  6. corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con universita' italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;

  7. corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con universita' italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;

  8. master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre universita' e/o enti pubblici e privati.

    La Scuola puo' conferire, a coloro che partecipano ai corsi, premi e borse di studio.

    Conformemente alla propria finalita' di individuare e coltivare il talento e la qualita', la Scuola puo' istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale, e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.

    Lo svolgimento dei corsi e le modalita' di rilascio dei corrispondenti titoli sono disciplinati dal regolamento didattico e da altri specifici regolamenti.

    Art. 8.

    Principi di amministrazione e di organizzazione

    La Scuola impronta la propria attivita' amministrativa e gestionale a principi di trasparenza, economicita', efficienza, semplificazione e pubblicita'.

    L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilita' delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualita' dei servizi entro un quadro comune definito dal Consiglio direttivo.

    In conformita' col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica e la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti...

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