Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con decreto rettorale 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 7 e 16;

Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la proposta di modifica di statuto approvata dal Senato accademico nella seduta del 9 dicembre 2005 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2005;

Vista la nota prot. 817 del 28 febbraio 2006 del MIUR - Direzione generale per l'Universita' - Ufficio I, con la quale e' stato trasmesso il decreto del Direttore della Direzione generale per l'Universita', con cui sono stati formulati rilievi su tale proposta;

Vista la nota prot. n. 760 dell'8 marzo 2006 del MIUR - Direzione generale per l'Universita' - Ufficio II;

Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2006 con le quali sono state approvate integrazioni e correzioni in accoglimento dei rilievi del MIUR;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila viene riformulato come segue:

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Natura e funzioni dell'Universita' degli studi dell'Aquila

  1. L'Universita' degli studi dell'Aquila, di seguito denominata Universita', e' un'istituzione pubblica, sede primaria di ricerca scientifica, di istruzione superiore e formazione. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato. Ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.

  2. L'Universita', secondo le norme della Costituzione e nei limiti di legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile. L'Universita' provvede alla istituzione e organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.

  3. Lo stemma dell'Universita' raffigura un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi dai quali discendono tre ruscelli su cui e' scritto: Jus, Litterae, Scientiae. Un festone attraversa il campo con la scritta Renovabitur ut Aquilae juventus tua.

    Art. 2.

    Scopi dell'Universita'

  4. L'Universita' garantisce e promuove la libera attivita' di ricerca dei propri docenti, assicura la pubblicita' dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee, per lo sviluppo culturale e scientifico della comunita' nazionale e internazionale. L'Universita' riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ritenendo fondamentale l'inscindibilita' fra attivita' di ricerca e attivita' didattica.

  5. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei docenti ed il diritto degli studenti ad un'elevata qualita' dell'istruzione e ad una formazione adeguata all'inserimento sociale e professionale degli stessi. A tale scopo l'Universita' promuove ogni azione atta a perseguire la qualita' e l'efficienza della ricerca e della didattica, anche favorendo la cooperazione sia nazionale che internazionale.

  6. L'Universita' cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza attivita' di tutorato e attivita' destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; promuove attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale, anche autogestite, stipulando convenzioni con soggetti pubblici e privati e avvalendosi della collaborazione di associazioni e cooperative studentesche e del personale tecnico-amministrativo. A tal fine l'Universita' sostiene le attivita' formative autogestite dagli studenti. Promuove e garantisce il diritto allo studio mediante molteplici forme ed iniziative per contribuire a migliorare la condizione degli studenti e a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunita'. Organizza infine attivita' di supporto all'ingresso dei propri laureati nel mondo del lavoro.

  7. L'Universita' favorisce e promuove forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo a livello sia nazionale che internazionale. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le forze produttive, allo scopo di diffondere, valorizzare, verificare e promuovere i risultati della ricerca scientifica..

  8. L'Universita' opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e favorisce e promuove lo sviluppo del territorio in cui opera mediante apposite iniziative volte alla realizzazione di progetti a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico, socio-sanitario, ed anche mediante la realizzazione e la partecipazione ad appositi enti di natura sia pubblica che privata.

    Art. 3.

    Principi di azione dell'Universita'

  9. L'Universita', nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, orienta l'offerta didattica all'evoluzione delle culture, ai progressi tecnologici, ai mutamenti sociali e alle istanze del territorio e si adopera per accrescere le risorse da destinare a tale scopo. Le attivita' didattiche, comprese quelle tutoriali, sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente. L'Universita' attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dalle normative vigenti, assicurando la piena utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'organizzazione delle prestazioni didattiche e' riservata all'autonomia delle facolta'.

  10. L'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' scientifica avvengono nel rispetto della liberta' di ricerca dei professori e ricercatori, dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, nell'ambito della programmazione scientifica di Ateneo. L'Universita' cura che i diritti di titolarita' o contitolarita' della proprieta' intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicita' dei risultati della ricerca scientifica.

  11. L'Universita' assicura, nelle forme previste dallo statuto, la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti. L'Universita' garantisce il rispetto dei principi di pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.

  12. L'Universita' realizza i propri scopi con l'apporto del personale tecnico-amministrativo di cui valorizza le funzioni e le professionalita' anche attraverso le riforme organizzative dei processi gestionali, didattici e di ricerca. L'Universita', allo scopo di valorizzarne la professionalita', cura l'aggiornamento e la formazione del personale tecnico-amministrativo e riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. A tale scopo l'Universita' promuove un sistema di relazioni sindacali stabile per il perseguimento delle finalita' dell'Ateneo nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva nazionale. L'Universita' promuove l'organizzazione di attivita' culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.

  13. L'Universita' assicura la trasparenza dei processi decisionali, degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'organizzazione delle strutture e il funzionamento dei servizi sono fondati sui principi di imparzialita', di responsabilita', di buon andamento e di efficacia, efficienza ed economicita'.

    Art. 4.

    Corsi e titoli

  14. L'Universita' rilascia i titoli previsti dalla legge, secondo le modalita' indicate nel regolamento didattico di Ateneo, nonche' attestati relativi alle ulteriori attivita' di aggiornamento e formazione da essa organizzate o svolte.

  15. L'ordinamento degli studi e' disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.

    Art. 5.

    Organizzazione dell'Universita'

  16. L'organizzazione dell'Universita' si ispira ai principi di responsabilita', di sussidiarieta' e di decentramento, di buon andamento e imparzialita' e riflette la distinzione fra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione.

  17. Sono preposti all'attivita' di indirizzo e controllo:

    1. il rettore;

    2. il senato accademico;

    3. il consiglio di amministrazione.

  18. All'attivita' di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e' preposto il Collegio dei revisori dei conti. La valutazione della attivita' dell'Universita' e' funzione del Nucleo di valutazione.

  19. Sono organi consultivi e di proposta:

    1. il collegio dei direttori di dipartimento;

    2. la commissione didattica di Ateneo;

    3. il consiglio studentesco;

    4. la consulta del personale tecnico-amministrativo.

  20. Sono organi di garanzia:

    1. il garante degli studenti;

    2. il comitato per le pari opportunita';

    3. la commissione etica di Ateneo.

  21. L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli altri responsabili delle strutture dell'Universita'. Le strutture amministrative dell'Universita' sono organizzate secondo il principio di responsabilita' e di sussidiarieta' in modo da assicurare l'economicita', la rispondenza al pubblico interesse, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.

  22. L'Universita' si articola in:

    1. facolta';

    2. dipartimenti;

    3. centri di ricerca;

    4. centri di...

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