Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con decreto rettorale 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 7 e 16;
Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la proposta di modifica di statuto approvata dal Senato accademico nella seduta del 9 dicembre 2005 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2005;
Vista la nota prot. 817 del 28 febbraio 2006 del MIUR - Direzione generale per l'Universita' - Ufficio I, con la quale e' stato trasmesso il decreto del Direttore della Direzione generale per l'Universita', con cui sono stati formulati rilievi su tale proposta;
Vista la nota prot. n. 760 dell'8 marzo 2006 del MIUR - Direzione generale per l'Universita' - Ufficio II;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2006 con le quali sono state approvate integrazioni e correzioni in accoglimento dei rilievi del MIUR;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila viene riformulato come segue:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
Natura e funzioni dell'Universita' degli studi dell'Aquila
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L'Universita' degli studi dell'Aquila, di seguito denominata Universita', e' un'istituzione pubblica, sede primaria di ricerca scientifica, di istruzione superiore e formazione. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato. Ha carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.
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L'Universita', secondo le norme della Costituzione e nei limiti di legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile. L'Universita' provvede alla istituzione e organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.
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Lo stemma dell'Universita' raffigura un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi dai quali discendono tre ruscelli su cui e' scritto: Jus, Litterae, Scientiae. Un festone attraversa il campo con la scritta Renovabitur ut Aquilae juventus tua.
Art. 2.
Scopi dell'Universita'
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L'Universita' garantisce e promuove la libera attivita' di ricerca dei propri docenti, assicura la pubblicita' dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee, per lo sviluppo culturale e scientifico della comunita' nazionale e internazionale. L'Universita' riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica e l'istruzione superiore ritenendo fondamentale l'inscindibilita' fra attivita' di ricerca e attivita' didattica.
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L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento dei docenti ed il diritto degli studenti ad un'elevata qualita' dell'istruzione e ad una formazione adeguata all'inserimento sociale e professionale degli stessi. A tale scopo l'Universita' promuove ogni azione atta a perseguire la qualita' e l'efficienza della ricerca e della didattica, anche favorendo la cooperazione sia nazionale che internazionale.
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L'Universita' cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza attivita' di tutorato e attivita' destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; promuove attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale, anche autogestite, stipulando convenzioni con soggetti pubblici e privati e avvalendosi della collaborazione di associazioni e cooperative studentesche e del personale tecnico-amministrativo. A tal fine l'Universita' sostiene le attivita' formative autogestite dagli studenti. Promuove e garantisce il diritto allo studio mediante molteplici forme ed iniziative per contribuire a migliorare la condizione degli studenti e a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunita'. Organizza infine attivita' di supporto all'ingresso dei propri laureati nel mondo del lavoro.
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L'Universita' favorisce e promuove forme di collaborazione volte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo a livello sia nazionale che internazionale. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le forze produttive, allo scopo di diffondere, valorizzare, verificare e promuovere i risultati della ricerca scientifica..
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L'Universita' opera in stretto collegamento con il territorio di riferimento e favorisce e promuove lo sviluppo del territorio in cui opera mediante apposite iniziative volte alla realizzazione di progetti a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico, socio-sanitario, ed anche mediante la realizzazione e la partecipazione ad appositi enti di natura sia pubblica che privata.
Art. 3.
Principi di azione dell'Universita'
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L'Universita', nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, orienta l'offerta didattica all'evoluzione delle culture, ai progressi tecnologici, ai mutamenti sociali e alle istanze del territorio e si adopera per accrescere le risorse da destinare a tale scopo. Le attivita' didattiche, comprese quelle tutoriali, sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente. L'Universita' attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dalle normative vigenti, assicurando la piena utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'organizzazione delle prestazioni didattiche e' riservata all'autonomia delle facolta'.
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L'organizzazione e lo svolgimento dell'attivita' scientifica avvengono nel rispetto della liberta' di ricerca dei professori e ricercatori, dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, nell'ambito della programmazione scientifica di Ateneo. L'Universita' cura che i diritti di titolarita' o contitolarita' della proprieta' intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicita' dei risultati della ricerca scientifica.
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L'Universita' assicura, nelle forme previste dallo statuto, la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Ateneo e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti. L'Universita' garantisce il rispetto dei principi di pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.
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L'Universita' realizza i propri scopi con l'apporto del personale tecnico-amministrativo di cui valorizza le funzioni e le professionalita' anche attraverso le riforme organizzative dei processi gestionali, didattici e di ricerca. L'Universita', allo scopo di valorizzarne la professionalita', cura l'aggiornamento e la formazione del personale tecnico-amministrativo e riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. A tale scopo l'Universita' promuove un sistema di relazioni sindacali stabile per il perseguimento delle finalita' dell'Ateneo nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva nazionale. L'Universita' promuove l'organizzazione di attivita' culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.
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L'Universita' assicura la trasparenza dei processi decisionali, degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'organizzazione delle strutture e il funzionamento dei servizi sono fondati sui principi di imparzialita', di responsabilita', di buon andamento e di efficacia, efficienza ed economicita'.
Art. 4.
Corsi e titoli
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L'Universita' rilascia i titoli previsti dalla legge, secondo le modalita' indicate nel regolamento didattico di Ateneo, nonche' attestati relativi alle ulteriori attivita' di aggiornamento e formazione da essa organizzate o svolte.
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L'ordinamento degli studi e' disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.
Art. 5.
Organizzazione dell'Universita'
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L'organizzazione dell'Universita' si ispira ai principi di responsabilita', di sussidiarieta' e di decentramento, di buon andamento e imparzialita' e riflette la distinzione fra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione.
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Sono preposti all'attivita' di indirizzo e controllo:
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il rettore;
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il senato accademico;
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il consiglio di amministrazione.
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All'attivita' di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e' preposto il Collegio dei revisori dei conti. La valutazione della attivita' dell'Universita' e' funzione del Nucleo di valutazione.
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Sono organi consultivi e di proposta:
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il collegio dei direttori di dipartimento;
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la commissione didattica di Ateneo;
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il consiglio studentesco;
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la consulta del personale tecnico-amministrativo.
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Sono organi di garanzia:
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il garante degli studenti;
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il comitato per le pari opportunita';
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la commissione etica di Ateneo.
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L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli altri responsabili delle strutture dell'Universita'. Le strutture amministrative dell'Universita' sono organizzate secondo il principio di responsabilita' e di sussidiarieta' in modo da assicurare l'economicita', la rispondenza al pubblico interesse, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
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L'Universita' si articola in:
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facolta';
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dipartimenti;
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centri di ricerca;
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centri di...
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