IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;
Visti gli articoli 6 e 7 della direttiva n. 72/462/CEE sopra citata;
Vista l'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 26 luglio 1984, con la quale e' stata recepita nel nostro ordinamento la decisione CEE n. 83/494 del 27 settembre 1983, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 273 del 6 ottobre 1983, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione nella CEE di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dal Canada;
Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. 212 del 9 marzo 1988 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 95 del 13 aprile 1988, relativa alle misure di protezione sanitaria da applicare nei confronti del Canada in relazione alla febbre catarrale maligna dei bovini (blue tongue);
Ritenuto necessario e urgente prendere i dovuti provvedimenti per conformarsi alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione. Ordina: Art. 1.
L'importazione in Italia degli animali domestici della specie bovina in provenienza dal Canada e' autorizzata a norma dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, a condizione che tali animali non provengano dalla parte del territorio canadese definita nell'allegato alla presente ordinanza.