ORDINANZA 18 giugno 1988, n. 253 - Modificazioni all'ordinanza 30 giugno 1984 concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione dal Canada di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione

Coming into Force24 Luglio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/07/09/088G0305/CONSOLIDATED/19881005
Enactment Date18 Giugno 1988
Published date09 Luglio 1988
Official Gazette PublicationGU n.160 del 09-07-1988
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Visti gli articoli 6 e 7 della direttiva n. 72/462/CEE sopra citata;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 26 luglio 1984, con la quale e' stata recepita nel nostro ordinamento la decisione CEE n. 83/494 del 27 settembre 1983, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 273 del 6 ottobre 1983, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione nella CEE di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dal Canada;

Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. 212 del 9 marzo 1988 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 95 del 13 aprile 1988, relativa alle misure di protezione sanitaria da applicare nei confronti del Canada in relazione alla febbre catarrale maligna dei bovini (blue tongue);

Ritenuto necessario e urgente prendere i dovuti provvedimenti per conformarsi alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione. Ordina: Art. 1.

L'importazione in Italia degli animali domestici della specie bovina in provenienza dal Canada e' autorizzata a norma dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, a condizione che tali animali non provengano dalla parte del territorio canadese definita nell'allegato alla presente ordinanza.

Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT