Art
1.
Il secondo comma dell'articolo unico della legge 15 novembre 1955, n. 1037, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, e' sostituito come segue:
"Il diritto erariale speciale per l'alcole metilico denaturato e' stabilito in lire 1000 per ettanidro.
Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed isopropilico e' fissato in lire 1000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria".
Art
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 30 novembre 1955.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI - MEDICI - CORTESE - COLOMBO - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO