ORDINANZA 24 maggio 1988, n. 184 - Modificazione all'ordinanza 30 giugno 1984 concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per la importazione dal Canada di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione

Coming into Force21 Giugno 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/06/06/088G0250/ORIGINAL
Published date06 Giugno 1988
Enactment Date24 Maggio 1988
Official Gazette PublicationGU n.131 del 06-06-1988
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 26 luglio 1984, con la quale e' stata recepita nel nostro ordinamento la decisione CEE n. 83/494 del 27 settembre 1983, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 273 del 6 ottobre 1983, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione nella CEE di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dal Canada;

Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. 84/421/CEE del 23 luglio 1984, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 237 del 5 settembre 1984, che modifica la decisione n. 83/494/CEE del 27 settembre 1983 sopra citata;

Ritenuto necessario adeguare la normativa nazionale in materia di garanzie sanitarie per i bovini ed i suini in importazione dal Canada, alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione; Ordina:

Articolo unico

Nell'allegato C, paragrafo 1, dell'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, al punto 5 "Malattia emorragica epizootica", la frase introduttiva e la lettera i) sono modificate nel modo seguente:

"La prova di immunodiffusione su gel di agar deve essere effettuata secondo la seguente metodica, utilizzando i ceppi New Jersey e Alberta del virus della malattia emorragica epizootica:

i) Antigene...

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