LEGGE 6 agosto 1966, n. 632 - Modificazione all'art. 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorita' giudiziaria a disporre il pagamento delle indennita' di espropriazione per causa di pubblica utilita'

Coming into Force04 Settembre 1966
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Published date20 Agosto 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/08/20/066U0632/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date06 Agosto 1966
Official Gazette PublicationGU n.206 del 20-08-1966
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite di lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, ed elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto 1949, n. 609, e' ulteriormente elevato a lire 500.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - REALE - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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