La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite di lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, ed elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto 1949, n. 609, e' ulteriormente elevato a lire 500.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - REALE - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE