DECRETO 9 maggio 2002, n. 153 - Regolamento recante disposizioni modificative del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni, pari a euro 77.468,53, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile; nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze; Visto il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41; Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, che consente la detrazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 anche per le spese sostenute nell'anno 2002; Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, in base al quale l'incentivo fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica anche nel caso degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003; Ritenuto di dover apportare modifiche al regolamento approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988, effettuata con nota n. 3-5062/UCL, del 19 marzo 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento

Art. 1.

  1. Nel regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche

    1. all'articolo 1, comma 1

    1) nell'alinea, dopo le parole: "41 per cento delle spese sostenute" sono inserite le seguenti: "negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002"; 2) nella lettera a) le parole: "al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"; le parole "medesimo decreto dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo provvedimento"; le parole: "copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta"; 3) nella lettera c), le parole: "1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1998, 1999, 2000, 2001 e 2002" e le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti

    "ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600"; 4) nella lettera d), dopo le parole "il cui importo complessivo supera la somma di" sono inserite le seguenti: "euro 51.645,69 pari a"; b) dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - 1.

    Ai fini della detrazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, non devono essere effettuati gli adempimenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento."; c) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione spettante a partire dall'anno 2002 e' da ripartire in dieci quote annuali di pari importo."; d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all' Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalita' ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.".

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 9 maggio 2002

    Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 169

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali...

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