DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n.297 - Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117 della Costituzione, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, cosi' come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 5; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.

442; Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale; Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002; Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente

"Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono

  1. i principi fondamentali per l'esercizio della potesta' legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

    2. Ad ogni effetto si intendono per

  2. "adolescenti , i minori di eta' compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico; b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea; c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti; d) "disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani; e) "inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani; f) "donne in reinserimento lavorativo , quelle che, gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita'; g) "servizi competenti , i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita' delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note al titolo

    - Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2000.

    - Il testo dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente

    "1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi

  3. razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo

    1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento; 2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre l997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; 3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9; 4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese; 5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro; 6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;".

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente

    "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.".

    - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente

    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Puo' concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.".

    - Il testo dell'art. 117 della Costituzione come...

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