Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favor...
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO l'articolo 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n.
526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee " (Legge comunitaria 1999);
VISTA la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998
che modifica la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 96/26/CE del 29 aprile
1996;
Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 595/ATM 44 dei
16 febbraio 2000, formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23
dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di
terzi;
Considerata la necessita' di recepire, anche alla luce della predetta proposta, la
direttiva n. 98/76/CE con riferimento sia al trasporto di cose che di persone,
armonizzando le discipline vigenti per i singoli settori, in conformita' ai criteri di
delega ed alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22
dicembre 2000;
sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, EMANAil seguente decreto
legislativo:
Articolo 1 (Oggetto e definizioni)
1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso all'attivita' di trasportatore
su strada di cose per conto di terzi e di persone.
2. Esercita l'attivita' di trasportatore su strada di cose per conto di terzi il
soggetto che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo
31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.
3. Esercita l'attivita' di trasportatore su strada di persone il soggetto che, fuori
della fattispecie prevista dall'articolo 93, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma l,
del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone, autista compreso -
il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso
corrispettivo.
4. E' residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona
dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi
professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il
luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi
professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che
pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o piu'
Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali a
condizione che vi ritorni regolarmente.
Quest'ultima condizione non e' richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno
Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi
universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
Articolo 2 (Esenzioni)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, che esercitano l'attivita' esclusivamente con autoveicoli con
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite puo' essere
ridotto con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato previa
consultazione della Commissione dell'Unione Europea, possono essere individuati i casi nei
quali i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente il trasporto
delle cose indicate nel regolamento medesimo nell'ambito del territorio di una stessa
provincia, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso
di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 puo' essere riconosciuta
temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non piu' di
sei mesi.
3. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato previa
informazione della Commissione dell'Unione Europea, possono essere esonerati dal possesso
dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che
esercitano l'attivita' esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno
carico non superiore a 6 t. nell'ambito del territorio di una stessa provincia.
Articolo 3 (Direzione dell'attivita')
1. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 indicano alle rispettive autorita'
competenti, nei termini di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 4, la persona che, in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva,
l'attivita' di trasporto.
2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone
giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera
b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le societa' di persone;
c)titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
d)persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative
attribuzioni sono state espressamente conferite.
Articolo 4 (Requisiti)
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 5, 6 e 7 sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974 ai
fini dell'esercizio della relativa attivita'.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della
domanda di iscrizione nell'albo di cui al comma 1. Il requisito di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera b), deve sussistere al momento dell'immatricolazione di ogni ulteriore
veicolo ovvero al momento della presentazione di ogni richiesta di aggiornamento di cui
all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, ad eccezione dei
trasferimenti di residenza.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli
articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio
della relativa attivita'.
4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di
ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere al momento dell'immatricolazione
di ogni ulteriore veicolo ovvero al momento della presentazione di ogni richiesta di
aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, ad
eccezione dei trasferimenti di residenza.
5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione
nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974 o di possesso della licenza o del
diverso titolo previsto per l'esercizio della attivita' di cui all'articolo 1, comma 3.
Articolo 5 (Onorabilita')
1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 il requisito dell'onorabilita' e'
sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo, 3, comma 1:
a)dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le
persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della
lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di persone;
c)dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa
familiare.
2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilita' in capo alla
persona che:
a)sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia
sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
b)sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste
dall'articolo 19, comma f, numeri 2 e 4 dei codice penale;
c)abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu' condanne, per reato non colposo,
a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
d)abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei
delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo
del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589,
comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per
uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei
delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli
73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo
189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per il delitto di
cui all'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; per uno dei
delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e)abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui
all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43;
per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA