DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 274 - Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2002; Visto l'articolo 22 della citata legge n. 14 del 2003, recante disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); Visto il comma 3 del citato articolo 22 recante la previsione di modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al testo unico della finanza

  1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato: «testo unico della finanza», approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 14, comma 1, cosi' recita

    1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

    .

    - La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002». L'art. 22, cosi' recita

    Art. 22 (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).

    - 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le societa' di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM (10/a).

    2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici

    a) prevedere che le societa' di gestione autorizzate in conformita' alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attivita' previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali; b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento; c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle societa' di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE; d) disciplinare, per le societa' di gestione e le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell'esercizio di una o piu' funzioni prevedendo modalita' della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilita' in capo alla societa' delegante; e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attivita' per le SICAV e le societa' di gestione del risparmio che designano in via permanente una societa' di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio; f) prevedere che le societa' di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta; g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle societa' di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della direttiva 2001/108/CE.

    3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potra' apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.

    4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    .

    - La direttiva 2001/107/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    13 febbraio 2002, n. L 41.

    - La direttiva 2001/108/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    13 febbraio 2002, n. L 41.

    - La direttiva 1985/611/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 375.

    - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca

    Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

    .

    Note all'art. 1

    - Per le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, vedi note alle premesse.

    - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse.

    Art. 2.

    Modifiche all'articolo 1 del testo unico della finanza Definizioni

  2. All'articolo 1, comma 1, del testo unico della finanza le lettere n), o), p), q) e r) sono sostituite dalle seguenti

    n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso

    1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) "societa' di gestione armonizzata": la societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; p) "societa' promotrice": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1); q) "gestore": la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2); r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U.

    bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;

    .

    Note all'art. 2

    - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita

    1. Nel presente decreto legislativo si intendono per

    a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d)...

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