LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 1 - Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

Coming into Force03 Marzo 2013
Published date16 Febbraio 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/02/16/13G00049/ORIGINAL
Enactment Date07 Febbraio 2013
Official Gazette PublicationGU n.40 del 16-02-2013
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale:

Art 1.

Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

  1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' sostituito dal seguente:

Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

.

Art 2.

Entrata in vigore

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino

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