LEGGE 2 aprile 1968, n. 504 - Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765

Coming into Force19 Maggio 1968
Enactment Date02 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/05/04/068U0504/CONSOLIDATED/20091214
Published date04 Maggio 1968
Official Gazette PublicationGU n.112 del 04-05-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 1 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e' sostituito dal seguente:

"E' istituito l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo".

Art 2.

All'articolo 6, primo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, le parole: "di almeno due terzi" sono sostituite dalle altre: "della meta' piu' uno".

Art 3.

L'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 765, e' sostituito dal seguente:

"Il territorio di interesse dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e' quello compreso entro i confini indicati nell'allegato A della presente legge".

Art 4.

L'articolo 2 della legge 15 settembre 1964, n. 765, e sostituito dal seguente:

"In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operativita' dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato B alla presente legge.

Sono estese al territorio cosi' classificato le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.

Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operativita' dell'ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, numero 1530".

Art 5.

L'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, e' sostituito dal seguente:

"Sono organi dell'ente autonomo il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio di amministrazione e' composto di:

  1. un presidente scelto in una terna proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente;

  2. due vice presidenti scelti in due terne proposte dal consiglio di amministrazione dell'ente;

  3. un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

  4. quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente;

  5. i presidenti dei consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

  6. i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

  7. i presidenti delle amministrazioni provinciali delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

  8. un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'Umbria;

  9. un rappresentante dell'ente di sviluppo di Toscana e Lazio;

  10. un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica della Toscana;

  11. un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La giunta esecutiva dell'ente e' composta del presidente, dei due vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, eletti dal consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura...

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