Modesta trasformazione di fondo comune in tre posti auto aggiunti al parcheggio condominiale. Innovazione consentita

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine508-510

Page 508

@1. Nozione

La controversia pervenuta in appello avanti alla Corte milanese concerne una trasformazione di modesto spazio condominiale in posti auto aggiunti al parcheggio esistente. L’area in parola era tenuta dalla parte attrice, che vi aveva realizzato un campo da tennis per uso proprio. Quando, accertatane in via giudiziale la proprietà in capo al condominio, questo, con deliberazione assembleare straordinaria, disponeva la realizzazione di parcheggi aggiuntivi sul terreno già destinato al giuoco del tennis.

Il detentore dell’area convenne in giudizio il condominio, chiedendo l’annullamento della deliberazione, perché non adottata con il quorum deliberativo della unanimità, e la condanna alla rimessione in pristino dell’area oggetto dell’intervento modificativo, in quanto l’apportata innovazione vietata dalla legge.

Con sentenza del tribunale venivano respinte le domande in considerazione che il campo da tennis realizzato violava la destinazione urbanistica su area non di proprietà dell’attore. Veniva, inoltre, rilevato come l’innovazione vietata consegue ad apprezzabile pregiudizio della funzione originaria delle parti comuni. Si aggiunga, inoltre, che la destinazione a campo da tennis od “area verde” non era stata determinata dalla volontà comune dei partecipanti alla comunione, ma per decisione unilaterale dell’attore nel proprio interesse.

Questa pronunzia viene appellata dall’attore stesso, che deduce la erronea valutazione dei fatti emersi in causa, nonché richiede l’accoglimento delle domande di accertamento della sussistenza di innovazione vietata e l’annullamento della deliberazione assembleare, come proposte in primo grado.

In materia di condominio negli edifici, scrive il Terzago che rientrano nella categoria degli atti innovativi quelli di modifica o le aggiunzioni alle cose comuni, la cui liceità è subordinata dalla legge all’approvazione da parte della maggioranza dei partecipanti1. Per altro autore si ha innovazione quando l’intervento afferisse a parti comuniPage 509 dell’edificio con riforme strutturali di una certa importanza o modifiche, tali da mutare la destinazione del bene comune, si da renderlo nuovo rispetto al precedente e non semplicemente modificato2.

Secondo la Cassazione, per innovazione delle cose comuni si intendono le modifiche, approvate dall’assemblea con la maggioranza qualificata nell’interesse di tutti i condòmini. Esse importano l’alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni presentino una diversa consistenza materiale o vengano utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In quanto novità, mutamento, trasformazione le innovazioni consistono sempre nell’atto del facere3.

@2. Norme di legge

I condòmini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggiore rendimento delle cose comuni (art. 1120, comma 1, c.c.).

Fa notare il Visco che il migliore rendimento delle innovazioni potrebbe anche non essere immediato, ma futuro, purché rappresenti sempre una concreta possibilità...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT