Quale 'modernizzazione' per il diritto contabile italiano?

AutoreLorenzo De Angelis
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Lorenzo De Angelis

Quale “modernizzazione” per il diritto contabile italiano?

Sommario: 1. Il recepimento degli IAS/IFRS. – 2. Le direttive di modernizzazione contabile. – 3. La legge delega. – 4. Il progetto di revisione del codice civile. – 5. Alcune anticipazioni dovute all’emergenza. – 6. Le prospettive future a livello comunitario. – 7. Il contributo italiano alla “modernizzazione” contabile.

1. Il d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, all’art. 2, ha introdotto – com’è noto – nel nostro ordinamento l’obbligo per determinate categorie di imprese (società quotate, banche, intermediari inanziari, etc.) di redigere i loro bilanci, pur con una diversa scansione temporale della irst-time adoption (art. 3), secondo i princìpi contabili inter-nazionali emanati dallo I.A.S.B. (International Accounting Standard Board) ed omologati dall’Unione Europea1.

A diferenza di altri Stati membri (quali la Francia e la Germania, che – adeguandosi per quanto strettamente necessario al disposto dell’art. 4 del regolamento comunitario 19 luglio 2002, n. 1606 – hanno circoscritto l’obbligo di adozione degli IAS/IFRS all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali esclusivamente alla redazione del bilancio consolidato delle sole società quotate o che abbiano richiesto l’ammissione alla quotazione), l’Italia ha voluto tenere un alto proilo, imponendo – con una scelta indubbiamente coraggiosa, se non addirittura audace – tale prescrizione per la redazione sia dei bilanci d’esercizio sia dei bilanci consolidati delle suddette categorie di imprese2. La prima e più immediata conseguenza di ciò è stata che, oggi, la maggior parte delle imprese e delle società italiane redige i propri bilanci – d’esercizio e, se tenute, consolidato – secondo le norme del codice civile ed i princìpi contabili nazionali, statuiti dapprima dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e quindi dall’Organismo italiano di contabilità (O.I.C.), mentre un novero decisamente minore di società, che però sono le più importanti in termini economici e dimensionali, ha ormai abbandonato queste norme e questi princìpi per assumere ope legis gli IAS/IFRS. Con l’efetto, che direttamente ne discende, che fra i bilanci predisposti dalle une e dalle altre – ispirati a princìpi di redazione e soprattutto a criteri di valutazione profondamente diversi tra loro – non v’è più possibilità di operare alcuna apprezzabile comparazione. Con l’introduzione dell’obbligo di adozione degli IAS/IFRS per un novero non trascurabile di importanti società italiane è venuto meno, in sostanza, il postulato della comparabilità dei bilanci di impre-

1Sull’iter che ha condotto all’introduzione degli IAS/IFRS in Italia mi permetto rinviare a L. De Angelis, La valutazione delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni inanziarie nel bilancio d’esercizio. Il criterio del costo, Milano, 2007, p. 308 ss.; Id., Elementi di diritto contabile, Milano, 2008, p. 53 ss.

2Eccezion fatta per le compagnie assicuratrici non emittenti strumenti inanziari negoziati nei mercati regolamentati, le quali continuano a redigere il bilancio d’esercizio secondo le norme civilistiche, essendo tenute all’adozione dei princìpi contabili internazionali solo per la redazione del bilancio consolidato (v. art. 3, co. 1, ed art. 4, co. 3, del riferito d.lgs. n. 38/2005).

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se diverse operanti su uno stesso mercato, che aveva fortemente caratterizzato la IV e la VII direttive3.

Il recepimento dei princìpi contabili internazionali, va detto, è avvenuto in maniera spuria, “all’italiana” per così dire, giacché il nostro legislatore – allertato da più parti sui rischi che avrebbero potuto derivare dalla tassabilità e dalla libera distribuibilità dei plusvalori emergenti dalla valutazione dei beni iscritti nei bilanci delle imprese obbligate all’adozione di tali princìpi, senza peraltro tradursi in plusvalenze efettivamente realizzate (in primo luogo, quelli derivanti dall’applicazione del criterio del fair value) – ha impedito che la maggior parte di tali plusvalori concorresse sia alla formazione della base imponibile iscalmente sia alla determinazione dell’utile distribuibile, come invece avviene laddove questi princìpi costituiscono tradizionalmente il complesso delle regole da osservare per la tenuta della contabilità delle imprese e per la formazione dei loro bilanci: e ciò ha fatto prevedendone la neutralizzazione con apposite riserve in sospensione d’imposta e indisponibili per la ripartizione di dividendi. Queste eccezioni rispetto al regime “puro” degli IAS/IFRS sono state sancite dal legislatore italiano essenzialmente per non autorizzare deroghe a norme imperative saldamente radicate nel nostro ordinamento giuridico, quali quelle dell’art. 2423-bis, co. 1, n. 2, c.c. secondo cui “si possono indicare [in bilancio] esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio” e dell’art. 2433, co. 2, c.c. a mente del quale “non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti4.

3Cfr. ancora L. De Angelis, (nota 1), rispettivamente pp. 323 ss. e 66 ss.

4Ibidem, rispettivamente pp. 341 ss. e 78 ss. Alcune sporadiche deroghe a questi precetti erano peraltro già state introdotte sia dalla riforma del diritto societario operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con riguardo alle imposte diferite attive (artt. 2424 e 2425 c.c.) sia dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, sui bilanci delle banche ove, all’art. 15, co. 1, n. 1, è espressamente stabilito: “Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto”. Sulla casistica delle plusvalenze non realizzate suscettibili di inluenzare il conto economico nel sistema degli IAS/ IFRS – per le quali il d.lgs. n. 38/2005 ha tuttavia previsto un trattamento contabile diferenziato – cfr. G. Strampelli, Distribuzione ai soci e tutela dei creditori. L’efetto degli IAS/IFRS, Torino, 2009, p. 281 ss.; M. Bussoletti, L’inluenza degli IAS/IFRS su determinazione degli utili e impiego delle riserve, in Aa.Vv., IAS/ IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia, Milano, 2007 (ove sono stati raccolti gli atti dell’omonimo seminario svoltosi a Roma nei giorni 23 e 24 novembre 2006 per iniziativa dell’A.B.I. e della rivista Giurisprudenza commerciale), p. 153 ss., il quale ha evidenziato l’“imperfetto adeguamento agli IAS” del decreto delegato sul punto (spec. p. 161); e ciò sulla scia della critica rivolta, in parte qua, al medesimo decreto delegato da G.E. Colombo nella Relazione introduttiva al menzionato seminario – ivi, p. 7 ss., spec.
p. 14 – secondo cui “il vigente divieto di far emergere dal bilancio utili non realizzati (art. 2423-bis, n. 2, c.c.) risulta incompatibile con la valutazione al fair value, ammessa … per molti elementi dell’attivo”. A questa obiezione, certamente fondata, non si può tuttavia omettere di contrapporne un’altra, non meno rilevante, in virtù della quale princìpi fondamentali del nostro ordinamento civilistico, come sono quelli enunciati dagli artt. 2423-bis e 2433, richiamati nel testo, non possono venire stravolti per implicito a seguito della transizione da un assetto di regole contabili a un altro e necessitano, per poter essere abrogati od anche modiicati in modo radicale, di un’espressa disposizione in tal senso; con la conseguenza che la permanenza in vigore di tali princìpi nella loro attuale formulazione non avrebbe permesso – né pemetterebbe – di sussumere tels quels gli IAS/IFRS, consentendone tutt’al più il recepimento con dei temperamenti idonei a renderli compatibili con i princìpi fondamentali anzidetti, quali sono appunto quelli – sopra riferiti – contenuti nel d.lgs. n. 38/2005.

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2. Già in precedenza, tuttavia, la U.E., preso atto che in un gran numero di Paesi europei ed extraeuropei gli IAS/IFRS erano stati ormai sussunti tout court per la predisposizione dei bilanci delle imprese ivi localizzate, aveva raccomandato agli Stati membri di orientare le rispettive legislazioni interne ai princìpi contabili internazionali5. Ciò aveva fatto, soprattutto, con le c.d. direttive di modernizzazione contabile6: la n. 65 del 27 settembre 2001 e la n. 51 del 18 giugno 2003.

La direttiva n. 65/2001 – con cui è stato demandato agli Stati membri di autorizzare o di imporre alle società, o a particolari categorie di esse, la valutazione al fair value degli strumenti inanziari, compresi i derivati – ha riconosciuto che “i più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stanno orientando, per quanto riguarda la valutazione di questi strumenti inanziari, verso l’abbandono del modello del costo storico a favore del modello di contabilizzazione del valore equo7” (7° considerando); ha afermato che la U.E. deve “adoperarsi per garantire la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi della normazione contabile internazionale” (8° considerando); ed ha ammesso che “per mantenere sifatta coerenza tra i principi contabili internazionali riconosciuti e le direttive” contabili comunitarie “è necessario modiicare tali direttive” (9° considerando)8.

È soprattutto la direttiva n. 51/2003, tuttavia, che ha corroborato il processo di modernizzazione ormai in atto attraverso un percorso logico che, muovendo dalla considerazione che “è importante assicurare che le società comunitarie che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità” (5° considerando), ha formulato l’auspicio che “ai ini dell’adozione degli IAS” la IV e la VII direttiva, opportunamente modiicate, “rispecchino gli sviluppi della normativa contabile internazionale” (6° considerando) ed è pervenuta alla conclusione che “gli Stati membri dovrebbero poter permettere o prescrivere l’applicazione delle valutazioni e del valore equo...

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