Il modello processuale compatibile con l'accertamento del vero e sua compatibilità con il procedimento ed il processo tributario

AutoreAntonio Perrone
Pagine109-246
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CAPITOLO SECONDO
IL MODELLO PROCESSUALE COMPATIBILE CON
LACCERTAMENTO DEL VERO E SUA COMPATIBILI
CON IL PROCEDIMENTO ED IL PROCESSO TRIBUTARIO
Sommario: 1. La questione relativa allaccertamento della verità ed i suoi rap-
porti con i criteri d i accertamento del fatto. - 2. Cenni al dib attito filosofico
sullaccertamento della verità. - 3. Le ricadute sul versante giuridico e
processuale delle conclusioni sullaccertamento della verità. I connotati
della verità compatibile con il pr ocesso. - 3.1. Segue: il rapporto fra la veri-
tà e la certezz a. - 3.2. Segue: il rapporto tra la verità e la verosimiglianza. -
3.3. Segue: il rapporto tra la verità e la probabilità e la differenza fra proba-
bilità e verosimiglianza. Ladozione del criterio della pro babilità come con-
seguenza del rifiuto del mod ello euristico del sillogismo-deduttivo e
laccoglimento del modello euristico logico-induttivo. - 3.4. Segue: il
probabilismo statistico ed il probabilismo logico. - 4. Le teorie contra-
rie allaccertamento della verità nel processo. Inciso: le ragioni che giusti-
ficano il riferimento alle questioni sorte nel processo civile ed il connesso
problema della verità nel processo tributario. - 5. Le teorie favorevoli
allaccertamento della verità nel pro cesso. - 6. Intermezzo: come la que-
stione della ricostruzione veritiera dei fatti influenza i rapporti fra
laccertamento del fatto fiscale e quello del fatto penale. - 7. Una possibile
soluzione? - 7.1. Segue: I fatti rilevanti nella ricostruzione del giudice e le
caratteristiche della narrazione del giudice. - 7.2. Il warrant. 7.3.- Se-
gue: le nozioni che fondano il warrant. - 7.4. Inciso: leggi scientifiche, leg-
gi probab ilistiche e massime desperienza. Il concetto di probabilità mag-
giormente funzionale allaccertamento d el rapporto di causalità penalmente
rilevante (rinvio). - 7.5. Segue: i gradi d i conferma. - 7.6. Segue: conclusio-
ni in ordine alla possibilità di operare una ricostruzio ne veritiera dei fatti. -
8. I criteri cui dovrebbe ispirarsi un pr ocesso orientato allaccertamento
della verità dei fatti. 9.- Analisi epistemica del diritto tributario (cenni). -
9.1. Segue: analisi epistemica del diritto tributario con riguardo alle limi-
tazioni dei poteri istruttori del giudice. - 9.2. Segue: analisi epistemica del
diritto tributario con riguardo al contraddittorio. - 9.3. Segue: analisi epi-
stemica del diritto tributario con riguardo ai limiti alle prove. La proble-
matica questione dellinammissibilità della prova testimoniale e delle di-
chiarazioni dei terzi. - 9.4. Segue: analisi epistemica del diritto tributario
con riferimento alle presunzioni legali. - 9.5. Segue: le due propensioni
del diritto tributario. - 10. Pr ima conclusione: un evidente par allelismo fra i
criteri di accertamento del fatto fiscale e quello penale.
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1. La questione rela tiva alla ccertamento della verità ed i suoi
rapporti con i criteri di accertamento del fatto
Uno scritto che si occupa dei parallelismi e delle convergenze
fra i criteri di accertamento del fatto in ambito fiscale ed in ambito
penale non può, ovviamente, tralasciare la spinosissima questione
dellaccertamento della verità. Il binomio accertamento del fat-
to-accertamento della verità, infatti, è inscindibile in quanto si trat-
ta di stabilire se laccertamento fattuale che viene compiuto in am-
bito giuridico (non strettamente processuale, dovendosi avere ri-
guardo, almeno nella materia tributaria, anche al profilo procedi-
mentale1) sia funzionale allaccertamento della verità, e cioè, per
citare lespressione di autorevole dottrina tributaria, se sia funzio-
nale al discoprimento di «come sono andati i fatti»2 o se, invece, lo
scopo dellaccertamento fattuale in campo giuridico non miri ad
altra e diversa (almeno parzialmente) finalità.
A parte questa considerazione di carattere generale, la necessi-
tà di approfondire il tema dellaccertamento della verità è gene-
rata dalle finalità specifiche del presente scritto. Difatti nel para-
grafo introduttivo del primo capitolo, allorché è stato delimitato il
campo della nostra indagine, si è detto che uno dei due filoni in cui
si dirama la stessa è proprio quello dellaccertamento del fatto vi-
olazione fiscale. Si è chiarito, allora, e dunque non serve ripeter-
lo, che tale filone di indagine assume decisiva rilevanza nei rap-
porti fra i criteri di accertamento del fatto fiscale e del fatto penale
1 Laspetto procedimentale della prova ha particolarmente interessato la
disciplina tributaria. La struttura dellaccertamento del fatto in sede fiscale, in-
fatti, riscontra la par ticolarità di un’”istruttoria compiuta nel procedimento di
accerta mento da parte della.f., soltanto parzialmente con la collaborazione
del contribuente (al riguardo và puntualizzato che si parla, appunto, di collabo-
razione e non di contraddittorio; sul punto si veda a mplius infra) ed in assen-
za del giudice, il quale interviene soltanto nella successiva e, peraltro solo e-
ventuale, fase processuale. Ciò ha necessariamente orientato lattenzione degli
studiosi s ugli aspetti procedimentali della prova. Sul tema si veda MULEO,
Contributo cit., passim., e in par ticolare per quanto riguarda la «fallacia
dellequazione pr ova dei fatti giur idici = prova nel processo» (nel senso di un
evidente riferimento ad una formazione anche procedimentale della prova), si
veda CIPOLLA, La prova cit., pagg. 121 ss.
2 L espressione virgolettata è più volte utilizzata da CIPOLLA, La prova
cit., passim, per indicare loggetto del giudizio di fatto anche in ambito fiscale.
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proprio in ragione del differente grado di effettività, o di rispon-
denza al vero, che tale accertamento deve avere, in quanto si tratta
di stabilire se i criteri e i parametri utilizzati in ambito fiscale per
laccertamento del fatto/violazione siano sufficienti per ritenere
integrato anche laccertamento penalistico del medesimo fatto, e ci
se la prova del fatto fiscale sia sufficiente in ambito penale o, più cor-
rettamente, se laccertamento fiscale e laccertamento penalistico del
medesimo fatto utilizzino gli stessi criteri e gli stessi modelli.
Si è altresì detto che una delle ragioni che supportano la risposta
negativa a tali quesiti è la diffusa convinzione che il processo penale
sia ispirato, più di ogni altro rito (ivi compreso quello fiscale),
allaccertamento della Verità in senso assoluto, ma si è anche
ridotta la portata di tale constatazione osservando che anche in ambito
penalistico il mito della verità assoluta è ormai entrato in crisi3.
È allora evidente la centralità che il tema dellaccertamento
della verità assume in questo scritto.
La questione, come è ovvio, è mirata in particolare allanalisi
dei rapporti fra verità e processo, dovendosi valutare se questul-
timo sia un luogo istituzionalmente deputato allaccertamento del
vero o se, invece, le finalità perseguite nel rito siano altre, soltanto
parzialmente coincidenti con lobiettivo di accertare come sono
realmente andati i fatti.
Il dibattito sui rapporti fra verità e processo, poi, non è affatto
estraneo alla materia fiscale, comè dimostrato dalla circostanza
che tutti gli autori che si sono misurati con il problema della pro-
va hanno affrontato largomento del legame fra prova e verità4
nel processo oltre che nel procedimento, ed in ragione delle solu-
zioni prescelte hanno poi risolto laltra, ma connessa, questione
dellammissibilità delle prove c.d. atipiche.
La questione, però, non è solo processuale, né è solo giuridica,
è anzi principalmente posta sul piano filosofico, ove gli inter-
rogativi sono molteplici.
3 Sul punto si richiamano i riferimenti do ttrinari già citati alla nota 13 del
primo capitolo.
4 In tal senso è necessario, ma non certo esaustivo dell’amplia bibliografia
sull’argomento, il riferimento ai seguenti contributi monografici: LUPI, Metodi
induttivi cit., pagg. 1 ss. (si vedano, in particolare, i capitoli terzo, quarto, quinto
e sesto); MULEO, Contributo cit. pagg. 28 ss., CIPOLLA, La prova cit., pagg.
27 ss., 74 ss., e 89 ss.; VERSIGLIONI, Pr ova cit., pagg. 1 ss.

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