Modelli di sistemi giuridici e potenzialità dell'informatica giuridica

AutoreJerzy Wróblewskl
CaricaProfessore nell'Università di hódz (Polonia),
Pagine55-76

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@I. Osservazioni introduttive

  1. Lo scopo del presente saggio è di identificare alcuni problemi, teorici e pratici, dell'informatica giuridica in relazione a modelli dati di sistemi giuridici. L'analisi concerne gli aspetti generali, dando per risolti, allo stato attuale dell'informatica generale e dell'informatica giuridica, i problemi propri delle tecniche informatiche,

    I modelli di sistemi giuridici rilevanti per l'informatica giuridica contengono alcuni aspetti piuttosto controversi, ma l'informatica giuridica è un1entreprise prevalentemente orientata verso la pratica, e che 'evita, per quanto possibile, problemi puramente teorici. Per « problemi teorici » intendo qui i problemi della teoria e/o filosofia del diritto, ma non quelli della teoria dell'informatica. Nonostante le limitazioni teoriche, i sistemi di informatica giuridica (SIG) sono abbastanza funzionali' per lo scopo limitato per cui sono costruiti, sempre che non ci si aspetti troppo da essi.

    La costruzione di SIG dipende dalle caratteristiche del concreto law-making e legai decision-making. Ài livello di astrazione del presente saggio, queste 'particolarità possono, comunque, essere - trascurate, dato-che abbiamo a che fare con modelli di sistemi giuridici e non con sistemi giuridici concreti. - ' '

    Tutte le considerazioni relative ai sistemi giuridici (SG) e al « diritto operativo » (DO) (cfr, i punti 3 e 10) riguardano un periodo di tempo determinato. Ài fini di questo saggio, SG e DO sono' collegati ad un periodo'di tempo sufficientemente breve per consentirci di parlare di essi come di oggetti statici. In questo senso- ciò corrisponde all'idea di un « sistema giuridico sincronico » K I problemi che si pongono nei SIGPage 56 sono, in linea; di principio, pensati come ricerca di un'informazione attuale e perciò la nostra limitazione, in questo contesto, è' giustificata.

  2. Al fini della presente analisi scegliamo due sistemi principali. In primo luogo» il sistema di diritto emanato da un organo legislativo, che chiamo brevemente « sistema legislativo » (SL). In secondo luogo, . il diritto operativo (DO) che non è, comunque, necessariamente pensato come dotato di caratteristiche sis tecniche. Sono stati identificati tre tipi di SL in dipendenza di ciò che si pensa che siano norme valide. Il diritto operativo (DO) è il diritto usato nelle, o stabilito dalle, decisioni giudiziarie 2.

    I sistemi di informatica giuridica (SIG) si possono descrivere mediante i problemi principali che essi possono risolvere. L'aspetto tecnico del-Yinformation retrievd è trascurato» poiché, ex hypothesi, tutti i problemi summenzionati possono essere risolti in ciascun SIG, purché venga usata un'appropriata tecnica informatica.

    Analizzo dunque quali relazioni, posto che ve ne siano, intercorrono fra i modelli di sistemi legislativi (SL) e di diritto operativo (DO), e i problemi di costruzione dei'sistemi di informatica giuridica (SIG). Così viene presentata l'analisi della relazione fra i modelli in questione e le potenzialità dell'informatica giuridica.

    @II. Modelli di sistemi legislativi

  3. Il-sistema legislativo (SL) si caratterizza. in, riferiménto' al paradigma dello statutory law, così com'è conosciuto, nel diritto comparato. Lo statutory law è un'idealizzazione dei sistemi legislativi operanti» ad esempio, nell'Europa continentale» descritti in modo formale, cioè prendendo in considerazione solo le gerarchle formali delle così dette « fonti del diritto », le tecniche di creazione e 'di applicazione del diritto» e trascurando le differenze di contenuto di questi sistemi3,

    La-principale forma di creazione del diritto è la promulgazione (-= enact-meni); ogni norma valida può essere ricavata da prescrizioni esplicitamente promulgate. In queste prescrizioni vi sono talvolta 'riferimenti 'aPage 57 regole extra-giuridiche particolarmente rilevanti dal punto di vista della funzione» quali consuetudini, indirizzi politici, standard, ecc. ,4. Ovviamente la creazione di diritto mediante la pratica giudiziara guoca tutt'al più un ruolo sussidiario.

  4. La costruzione di modelli di -SL identifica i tipi di norme giuridiche valide e le loro relazioni.

    Vi sono varie costruzioni teoriche di SL. La classica distinzione norma-tivlsta fra sistemi normativi statici e dinamici si è accompagnata alla concezione del diritto come sistema dinamico 5. Questa .sembra una semplificazione piuttosto grossolana:- il sistema giuridico ha caratteristiche miste e può essere trattato, ad esempio, 6come- un complesso sistema dinamico-statico b o come un'unione di regole primarie e secondarie7.

    Al nostri'fini, non è necessario né analizzare queste varie costruzioni, né scegliere la migliore nel contesto del presente saggio. È sufficiente assumere che in ciascuna costruzione vi siano alcuni criteri per identificare l'estensione del sistema, cioè della validità delle norme in questo sistema 8. Tale assunto può essere messo in discussione o dall'esperienza pratica o sulla base di qualche argomentazione teorica. La prima obiezione vale per i casi dubbi e, quindi, possiamo dire che l'assunto in questione è giustificato almeno per un sottogruppo di norme valide nel SL; questo sottogruppo» comunque, è identificato. da criteri puramente pratici. La seconda obiezione non può essere affrontata senza prendere in considerazione vari modi di vedere l'eventuale linea di demarcazione fra diritto e non-diritto; si deve, quindi, assumere che una. tale linea di divisione possa essere tracciata, -almeno per' convenzione, in base a qualche esplicito argomento teorico e/o pratico;

  5. Ci .sono tre modelli di SL dipendenti dall'estensione delle norme che appartengono ad esso.Page 58

    Nel primo modello sono parti del sistema solo le norme emanate dalle autorità competenti. Questo' è il concetto più ristretto di sistema legislativo: si può 'fare riferimento ad esso, in seguito, come a SGLE.

    Nel secondo modello alle norme che appartengono a SGLE si aggiungono le « FC-norm-consequences », cioè- le norme che si inferiscono dalle prime mediante accettabili calcoli di logica formale (CF). Si farà riferimento a questo modello come a SGCF.

    Nel terzo modello una classe di norme viene aggiunta a quelle che appartengono agli SGCF (e quindi anche -agli SGLE), e cioè le norme ricavate secondo le direttive sull'interpretazione giuridica, chiamate qui « I-norm-consequences ». Si farà riferimento a questo sistema come a SGCL.

    La differenza fra SGLE? SGCF e SGCIsi basa sul modo in cui si determina che una norma N appartenga all'insieme di norme valide in SL o, in altre parole, che -si identifichi una norma come 'appartenente a SL9.

  6. SGLE si basa sul concetto di validità sistemica, che ne è il presupposto. La norma N appartiene :a SGLE se: (a) N è emanata in conformità :a norme valide in 'SL; (b) N non è derogata da norme valide in SL; (e) N è coerente con le norme valide in SL; (d) se N è antinomica con norme valide in SL, allora o essa non perde la propria validità, secondo le regole accettate sul 'conflitto fra norme, o N è interpretata in modo tale da cessare-di essere antinomica con la norma'in questione10.

    Il concetto 'di validità sistemica è. ampiamente usato nella pratica giuridica e nella teoria giuridica di indirizzo positivistico.. È un concetto di validità piuttosto ristretto e sembra molto formale. Un'analisi più rigorosa, comunque, dimostra che non si può ridurre il suo uso ad; operazioni puramente formali senza introdurre qualche complicazione.

    È relativamente facile da stabilire che una norma N adempie alla condizione (a) se: si è stabilita la validità di altre norme in SL; se non. vi sono dubbi circa il'rispetto delle procedure; se non vi sono dubbi, circa' il rispetto dei limiti di contenuto posti all'attività legislativa. Si stabilisce abbastanza . facilmente il verificarsi della condizione (b), se essa. vienePage 59 intesa come non esistenza di norme valide che esplicitamente deroghino la norma .

    Problemi più complessi sono quelli della coerenza. Assumiamo di poter parlare in modo sensato della coerenza e dell'incocrenza di norme, così come sempre facciamo nella dogmatica giuridica e nella pratica giuridica, ma non sempre nella logica o nella teoria giuridica. Questa assunzione permette di decidere se la norma N è o non è coerente con qualche norma valida in SL, Nel primo caso non vi sono problemi, nei secondo si deve, comunque, determinare se l'antinomia è reale (cioè se è compito del legislatore cambiare la legge per eliminare l'antinomia, poiché essa fu deliberatamente posta nel sistema per certi motivi), o è apparente (cioè se è compito di chi applica la legge o la sistematizza di rimuovere l'antinomia come un errore del legislatore) 11. L'ascrizione di un'antinomia ad uno dei tipi summenzionati si basa su considerazioni assiologiche. Non possiamo comunque occuparci -qui di questa faccenda.

    Per rimuovere le antinomie si applicano le regole sui conflitti di leggi usando i criteri gerarchico- {lex superlor - lex inferior), temporale (lex anterior - lex posterior) e di materia {lex generdìs - lex specidis). Se l'uso delle regole basate su questi criteri conduce a conclusioni incoerenti (ad esempio quando c'e antinomia fra lex posierior generdìs e lex anterior specialis), allora si usano regole di secondo- grado 12. I criteri gerarchici sono ben definiti nei sistemi giuridici a siatuiory law, almeno ai più alti livelli di gerarchla di norme, e possono essere stabiliti in modo formale. Lo stesso vale per i criteri temporali, La relazione fra lex specidis e lex getteralis - non è» invece, formale e, almeno in alcuni casi, dipende da valutazioni 13.

    La decisione, quindi, su quale delle norme contraddittorie sia valida non può, almeno in alcuni casi, essere formulata usando criteri ben definiti e assiologicamente neutri, basati sulla descrizione dei testi delle norme in questione. Ciò avviene anche quando non è sufficiente usare le regole sui conflitti ed è necessario usare 1 Interpretazione giuridica...

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