Modelli di novelle

AutoreMaria Chiara De Lorenzo
Pagine204-252

Page 204

@1. Introduzione: produzione e comunicazione del dato normativo

La comunicazione legislativa non può essere isolata dal momento della produzione del dato normativo: pro-gettazione del testo, discussione in aula, redazione fina-le, divulgazione, trattamento informatico del dato sono tutti ugualmente oggetto di due azioni principali dalle quali anche la comunicazione non può prescindere: 1) ridurre la quantità delle leggi esistenti e facilitare il re-cupero dell'informazione; 2) migliorare la qualità delle leggi e ampliarne la conoscenza.

Pensiamo che il contributo dell'informatica giuridica a tali azioni non sia marginale, e vada ben oltre la riorga-nizzazione degli archivi elettronici, seppur efficienti e utili ad un più veloce recupero dell'informazione1. Page 205

L'informatizzazione del dato giuridico può avvenire, in-fatti, già a partire dal momento della sua creazione: ad esempio, quando viene redatta una legge, un regolamen-to l'utilizzo delle tecnologie informatiche consente una maggiore aderenza del testo alle regole di tecnica legi-slativa, portando, conseguentemente, ad una maggiore standardizzazione, e permettendo, infine, una migliore catalogazione e possibilità di recupero dell'informazione.

Inoltre, si potrebbero impiegare le tecnologie informa-tiche nella fase di concepimento del dato normativo an-che ad un altro livello: quello della descrizione della se-mantica del testo di legge, e non solo della sua sintassi e struttura, come finora, principalmente è stato fatto. Gli sviluppi del WEB SEMANTICO (alla cui base sta la possibilità di realizzare, attraverso i METADATI, un Web in cui le informa-zioni relative al significato diventino 'comprensibili' dalla macchina), possono essere uno sprone a continuare l'at-tività di ricerca nella direzione dell'analisi semantica dei dati giuridici.

Per evitare però, di imporre modelli prescrittivi al legi-slatore, rischio in cui si era incorsi anni addietro, è neces-sario partire dai dati esistenti e lasciare che siano le tec-nologie informatiche ad adeguarsi alle esigenze del legi-slatore. A tal fine risultati visibili, si possono ottenere partendo da uno studio minuzioso del testo di legge (re-golamento, sentenza, ecc.), per descriverlo analiticamen-te nella sua struttura e nella sua semantica. Quanto più questa descrizione è formalizzabile, tanto più sarà com-putabile, e cioè atta ad essere processata automatica-mente da una macchina. Alla descrizione e modellizza-zione di aspetti ricorrenti nei testi di legge, dovrà seguire l'implementazione di tali modelli in software che rendano automatiche determinate operazioni. Page 206

Questo passaggio - dalla descrizione, alla modellizza-zione e implementazione - non sarà possibile per ogni aspetto del testo giuridico, a ragione del margine di am-biguità che caratterizza il linguaggio giuridico, e di tutti quei casi in cui la decisione circa la corretta interpreta-zione spetta, in ultima istanza, al giudice, quindi all'ope-ratore umano, e non potrà essere definita in via elettroni-ca.

Come sostiene Tiscornia, il MODELLO, che in senso tecnico evidenzia un approccio generalizzato e simbolico al trat-tamento computabile del dominio giuridico, in senso me-todologico indica una fase della ricerca volta a costruire, strutturare, descrivere il dominio, prima di automatizzar-lo2.

Lo studio del testo finalizzato a quanto detto, coinvol-ge, quindi, diversi fattori: il fattore linguistico, quello rela-tivo alla struttura, i rapporti fra le norme e l'intero ordi-namento, la strutturazione del significato, la corrispon-denza fra strutture formali e strutture semantiche; ele-menti che devono misurarsi passo passo con le possibili-tà offerte dalla computer science.

Nelle pagine seguenti approfondiremo l'analisi struttu-rale e funzionale dei testi di legge, e - al suo interno un'analisi sperimentale delle modifiche testuali esplicite, dal punto di vista linguistico e strutturale.

Questo tipo di studio, per quanto tecnico e apparente-mente lontano dai problemi del diritto all'informazione giuridica, è in realtà indispensabile allo sviluppo della co-municazione normativa.

@2. Atti normativi, regole e tipi di regole

Gli argomenti citati in apertura (analisi funzionale, analisi delle modifiche, strutturazione di ontologie) han- Page 207 no un comune oggetto di studio: l'ATTO NORMATIVO, in sé, nelle sue sottopartizioni e in rapporto agli altri atti normativi nell'ordinamento.

Nonostante la mobilità dei confini degli atti normativi è possibile rintracciare alcune caratteristiche che permetto-no di identificarli (ci riferiamo naturalmente agli atti nor-mativi dell'ordinamento italiano). Fra queste caratteristi-che, ad esempio, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'essere stati emanati da un'autorità facente parte di un elenco approvato, il non essere atti manifestamente non normativi3.

Seguendo le riflessioni di Rescigno e Mercatali, inten-diamo per ATTO ciò che segue l'intenzione cosciente del le-gislatore di introdurre norme nel sistema, manifestando tale intenzione attraverso le parole o altre azioni; e per NORMATIVO il fatto che le regole espresse abbiano contenuto generale e astratto e siano inserite in un sistema giuridi-co.

Abbiamo introdotto il termine regola: con esso, in par-ticolare con le regole di comportamento, si indicano "quei momenti della vita di relazione fra gli esseri umani in cui qualcuno esige che qualcun altro si comporti in un determinato modo (deve/non deve/può fare qualcosa)"4. Ma a queste regole, nei documenti normativi, se ne ag-giungono altre con carattere servente per l'individuazio-ne, l'interpretazione e l'applicazione di quelle principali. Tale distinzione fra regole di comportamento e regole serventi è proposta da Rescigno quando parla dei tipi di regole5. Page 208

Per Rescigno, REGOLA è in primo luogo e principalmente, qualsiasi proposizione scritta che prescrive, e cioè comu-nica la volontà dell'emittente affinché il ricevente si com-porti nel modo indicato nella proposizione. Ma è regola anche qualsiasi proposizione servente, nella misura in cui essa è utile o necessaria per intendere ed applicare la regola nel senso primo e principale sopra chiarito. Le regole principali sono quelle di comportamento; tutte le altre, molto più numerose e molto diversificate, sono re-gole che, nel loro insieme, servono per la individuazione, interpretazione, applicazione delle prime6. Altre sono REGOLE SULLE REGOLE che incidono sul contenuto prescrittivo di altre regole.

Le MODIFICHE O NOVELLE, di cui ci occupiamo estesamente in questo lavoro, rientrano, secondo la schematizzazione proposta da Rescigno, proprio fra le REGOLE SULLE REGOLE, cioè tutte le regole che hanno per oggetto immediatamente altre regole. Rescigno aggiunge che si tratta di una clas-se affollata, in cui rientrano regole relative a: abrogazio-ne, deroga, sospensione, proroga, interpretazione auten-tica, integrazione, modifica, entrata in vigore, disposizio-ni transitorie, retroattività e ultrattività, reviviscenza, rin-vio materiale e rinvio formale.

Queste regole hanno, dunque, per oggetto immediato altre regole, o perché si riferiscono espressamente a tali regole, indicandole col loro indirizzo preciso (utilizzando quindi il RIFERIMENTO), o "perché il loro contenuto normativo è tale che si può intendere solo attraverso la lettura con-giunta della nuova e della precedente disposizione con la quale la prima è oggettivamente collegata" 7. Page 209

Ci sembra utile riportare anche quanto Rescigno scrive a proposito delle MODIFICHE TESTUALI ESPLICITE in quanto regole su regole. L'autore ribadisce che in molti casi, se una regola modifica una precedente disposizione questo può avveni-re in modo tacito o in modo espresso; e a sua volta il modo espresso può avvenire in modo testuale o in modo non testuale.

Un ulteriore aspetto da sottolineare sta nella conside-razione che mediante le regole su regole il legislatore si riferisce a quanto ha già prescritto, preoccupandosi il nuovo con il vecchio: le regole su regole si pongono quin-di anche come legame temporale fra le norme.

Il legislatore può raggiungere il risultato finale agendo: - sulla scrittura, quindi cercando di raggiungere l'ef-fetto finale, modificando la lettera della legge; cosic-ché un vecchio testo viene espulso dal sistema nor-mativo, ed al suo posto subentra un nuovo testo (compresa l'assenza di testo al posto del vecchio);

- sui contenuti prescrittivi, sul senso contenuto nel nuovo testo, "il quale senso entra oggettivamente in conflitto col senso contenuto in un vecchio testo: in questo caso è l'operatore giuridico, ed in ultima istanza il giudice, che, selezionate le disposizioni e constatato la loro irriducibile parziale o totale in-compatibilità, deve ricavare idealmente, con valore solo per il caso deciso, (e quindi con operazione che si ripete ogni volta daccapo quante sono le de-cisioni da prendere e i soggetti giudicanti), una ter-za disposizione che combini coerentemente il vec-chio implicitamente salvato ed il nuovo introdotto" 8. Possiamo anticipare che la scelta di analizzare solo le modifiche esplicite testuali si basa sull'ipotesi che siano composte da elementi che meglio si prestano alla formaliz- Page 210zazione. Sarebbe infatti difficoltoso elaborare una rappre-sentazione computabile delle modifiche non testuali; diffi-coltà, del resto, condivise anche dall'operatore umano. La descrizione della struttura e la definizione della funzione di tali disposizioni di modifica, sarebbero, in molti casi, incom-plete e ambigue e, conseguentemente discrezionali. Ciò comporterebbe una marcatura semantica dettagliata, ac-curata e precisa di ogni legge, e la capacità di emettere un giudizio o attribuzione di corrispondenza o difformità fra il contenuto di una legge e dell'altra. Ma questo al momento è impraticabile e si discute anche circa l'opportunità di un tale intervento, per molti versi interpretativo, sui testi nor-mativi. I passi che si stanno facendo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT