DECRETO 5 ottobre 2007 - Modalita'' per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale ex legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e' istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

  1. manutenzione degli immobili;

  2. contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;

  3. attivita' di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;

    Visto l'art. 1, comma 1320, della predetta legge, il quale prevede che a tale Fondo speciale affluiscono:

  4. le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita';

  5. gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati;

    Visto l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che disciplina i contratti di sponsorizzazione delle pubbliche amministrazioni;

    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, recante il regolamento per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero;

    Considerata l'esigenza, ai sensi dell'art. 1, com-ma 1321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stabilire le modalita' per il funzionamento e la rendicontazione di tale Fondo speciale, tenuto conto delle particolari condizioni operative delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e delle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

    Decreta:

    Art. 1.

    Definizioni e principi generali

    1. Per le finalita' del presente decreto, si intendono:

  6. per ´fondoª si intende il fondo speciale previsto dall'art. 1, comma 1318 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quale affluiscono gli importi provenienti da donazioni e sponsorizzazioni, da utilizzarsi secondo quanto previsto dal presente decreto;

  7. per ´uffici all'esteroª: le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria, di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

  8. per ´donazioni e liberalitaª: gli atti spontanei, di trasferimento di somme in euro o in valuta estera, effettuati da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri e accettati formalmente dall'ufficio...

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