CIRCOLARE 23 luglio 2001, n. 20154 - Modalita' di attuazione della misura "Societa' miste" prevista dallo SFOP 2000/2006

Alle associazioni di categoria Ai sindacati di categoria Al Comando generale delle Capitanerie di porto

  1. Normativa di riferimento e generalita'.

    Il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca, stabilisce le finalita' specifiche delle azioni strutturali nel settore. Con il successivo regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, sono state definite modalita' e condizioni di tali azioni strutturali.

    Le azioni che possono essere intraprese con il contributo finanziario dello SFOP sono

    rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca; adeguamento dello sforzo di pesca; societa' miste; piccola pesca costiera; misure di carattere socio-economico; protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere; acquacoltura; attrezzatura dei porti di pesca; trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; promozione e ricerca di nuovi sbocchi; azioni realizzate dagli operatori del settore; arresto temporaneo delle attivita' e altre compensazioni finanziarie; azioni innovative ed assistenza tecnica.

    Il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante "modalita' di attuazione della misura di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006, prevede, tra le stesse, anche il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo nell'ambito di una societa' mista. In tale provvedimento normativo sono altresi' riportate le aliquote di riferimento per il calcolo del premio spettante per l'arresto definitivo dell'unita' compreso il caso di trasferimento nell'ambito di societa' miste e per l'erogazione dell'acconto del premio stesso.

    Con la presente circolare sono disciplinati le modalita' di presentazione delle istanze e l'iter istruttorio per le "societa' miste".

    Per "societa' mista" si intende una societa' commerciale, operante nel settore della pesca in acque poste sotto la sovranita' o la giurisdizione di un Paese non appartenente all'Unione europea, con sede nel Paese terzo e nella quale, con uno o piu' soci del Paese terzo, partecipa uno o piu' soci italiani con una quota complessiva compresa tra il 25% e il 75% del capitale sociale.

    Le societa' miste possono essere costituite ex novo ai sensi della legislazione del Paese terzo o attraverso l'assunzione di partecipazione nel capitale sociale di una societa' commerciale gia' registrata nel Paese terzo.

  2. Ammontare del premio.

    Al fine di promuovere la costituzione di societa' miste sono concessi premi per il trasferimento definitivo delle navi da pesca italiane nell'ambito di dette societa'.

    L'ammontare del premio e' pari all'80% dell'importo spettante per l'arresto definitivo delle navi da pesca conseguito mediante demolizione, calcolato applicando i parametri di cui alle allegate tabelle numeri 1 e 2.

  3. Requisiti della nave.

    Per essere ammesse al premio di trasferimento nell'ambito delle societa' miste le navi da pesca devono rispettare le seguenti condizioni

    1. essere di stazza uguale o maggiore a 20 tsl o 22 GT; b) avere al momento della decisione di ammissione una eta' maggiore di anni 10 e inferiore a 30 anni; c) essere in attivita' almeno da cinque anni, sotto la bandiera di uno Stato membro della Comunita', nelle acque comunitarie e/o nelle acque di un Paese terzo ai sensi di un accordo di pesca con la Comunita' o di un altro accordo e/o in acque internazionali in cui la pesca sia disciplinata da una convenzione internazionale; d) essere stata armata ed equipaggiata ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di richiesta di trasferimento nell'ambito della societa' mista oppure per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente; e) essere iscritta prima del trasferimento nel registro delle navi da pesca della Comunita'; f) essere armata ed equipaggiata al momento della decisione relativa alla concessione del premio.

      Entro sei mesi a decorrere dalla decisione relativa alla concessione del premio la nave deve essere

    2. dotata di attrezzature tecniche che permettano di operare nella acque del Paese terzo alle condizioni indicate nell'autorizzazione a svolgere attivita' di pesca rilasciata dalle autorita' del Paese terzo; b) conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza ed assicurata per un valore non inferiore all'ammontare del premio.

  4. Requisiti del Paese terzo.

    Il trasferimento definitivo della nave verso il Paese terzo, previo accordo delle autorita' competenti dello stesso, deve soddisfare i seguenti criteri

    1. offrire garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonche' le condizioni di lavoro dei pescatori; b) il Paese terzo, verso il quale la nave sara' trasferita, non deve essere uno dei Paesi candidati all'adesione.

  5. Presentazione della domanda e iter istruttorio.

    L'originale della domanda di ammissione al premio per la costituzione della societa' mista, redatta in carta semplice, e' presentata o fatta pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma. Copia della sola domanda e' presentata o fatta pervenire all'ufficio di iscrizione della nave che provvede al procedimento istruttorio per verificare il possesso dei requisiti della nave da trasferire.

    La domanda deve contenere

    le generalita' complete del proprietario: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale; residenza; telefono e fax; iscrizione al registro imprese di pesca. Per le societa': generalita' complete del legale rappresentante; ragione sociale completa; sede legale; codice fiscale; partita IVA; telefono e fax; iscrizione al registro imprese di pesca; descrizione ed elementi identificativi della nave: stazza, potenza, numero di matricola o numero dei RR.NN.MM. e GG; ufficio di iscrizione della nave; numero UE; data di costruzione e data di entrata in esercizio; estremi della licenza di pesca; descrizione del servizio e attivita' della nave negli ultimi cinque anni e condizioni per l'esercizio dell'attivita', indicando l'attivita' principale svolta. Indicare solo una attivita' utilizzando uno dei seguenti codici (codice 1: pesca nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione dell'UE - codice 2

    pesca nell'ambito di un accordo di pesca dell'UE - codice 3: pesca nell'ambito di un altro accordo di pesca - codice 4: pesca in acque internazionali....da specificare); eventuali aiuti...

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