DECRETO 26 Luglio 2007 - Modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca per l'anno 2007

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto del 25 luglio 2007 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante interventi di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2007;

Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nella seduta del 19 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

  1. Entro il giorno di inizio dell'interruzione temporanea, effettuata secondo le disposizioni del decreto, devono essere depositati presso gli Uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

  2. La predetta consegna equivale come domanda per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 6 del decreto.

  3. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le unita' dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorita' marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'Ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unita' e la data di inizio dell'interruzione temporanea.

  4. Al termine del periodo di interruzione temporanea, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna unita', un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

    Art. 2.

  5. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1, l'unita' puo' essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Ufficio marittimo presso il quale e' iniziata l'interruzione temporanea.

  6. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

  7. L'unita', posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto.

    Art. 3.

  8. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione al Capo del Compartimento di iscrizione o all'Autorita' marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante.

  9. L'Autorita' marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.

  10. L'opzione di cui al precedente comma 1 comporta la mancata ammissione alle misure sociali di accompagnamento previste dal decreto.

    Art. 4.

  11. Al fine di conseguire la corresponsione delle misure sociali di cui all'art. 6 del decreto, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'Autorita' marittima del porto in cui hanno effettuato l'interruzione tecnica, l'ulteriore documentazione redatta secondo gli schemi in allegato al presente decreto.

  12. La predetta documentazione deve pervenire entro venti giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea.

  13. I membri dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al precedente comma:

    1. personalmente (allegato B1);

    2. tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2);

    3. tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle...

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