DECRETO 31 luglio 2008 - Modalita'' di attuazione del decreto 18 luglio 2008, relativo al fermo di emergenza temporaneo della pesca per l''anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il Regolamento CE 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonche' per il rilancio competitivo del settore;

Considerato che il predetto decreto-legge prevede all'art. 1, comma 2, una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro a valere sulle specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 di cui al Regolamento CE 1198/06, e pari a 10 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

Visto il decreto del 18 luglio 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante interventi relativi al fermo di emergenza temporaneo;

Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante;

Decreta:

Art. 1.

  1. Sono ammesse ai benefici di cui al presente provvedimento le unita' da pesca autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti alla data di inizio del fermo di emergenza temporaneo, di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2008, di seguito per brevita' denominato «decreto ministeriale».

  2. La compensazione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale e' corrisposta a condizione che l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca e assicuri il rispetto dell'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

    Art. 2.

  3. Entro il giorno di inizio del fermo di cui al precedente articolo, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, appositamente delegato dal proprietario, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

  4. La predetta consegna equivale a domanda per la corresponsione della compensazione e delle misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale.

  5. Per le unita' dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione...

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