DECRETO 31 luglio 2008 - Modalita'' di attuazione del decreto 18 luglio 2008, relativo al fermo di emergenza temporaneo della pesca per l''anno 2008.
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il Regolamento CE 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonche' per il rilancio competitivo del settore;
Considerato che il predetto decreto-legge prevede all'art. 1, comma 2, una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro a valere sulle specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 di cui al Regolamento CE 1198/06, e pari a 10 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
Visto il decreto del 18 luglio 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante interventi relativi al fermo di emergenza temporaneo;
Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante;
Decreta:
Art. 1.
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Sono ammesse ai benefici di cui al presente provvedimento le unita' da pesca autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti alla data di inizio del fermo di emergenza temporaneo, di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2008, di seguito per brevita' denominato «decreto ministeriale».
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La compensazione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale e' corrisposta a condizione che l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca e assicuri il rispetto dell'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
Art. 2. -
Entro il giorno di inizio del fermo di cui al precedente articolo, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, appositamente delegato dal proprietario, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
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La predetta consegna equivale a domanda per la corresponsione della compensazione e delle misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 6 del decreto ministeriale.
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Per le unita' dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione...
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