Modalità per il rilascio: art. 56 L. N. 392/78

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    Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla sesta edizione (2004) de Il codice delle locazioni (a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI, ROBERTO BAGLIONI e STEFANO MAGLIA) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.

Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Amministratore nominato dall'Autorità Giudiziaria (2001, 599); Aree verdi condominiali (1999, 1021); Autorimesse e posti-auto condominiali (1995, 455); Barriere architettoniche (1999, 475); Canne fumarie (1995, 915); Condominio minimo (2002, 345); Danni in condominio (2003, 543); Danni per ritardata restituzione della cosa locata (2003, 391); Destinazione degli immobili a particolari attività (2001, 715); Fognature e scarichi condominiali (2000, 951); Il rapporto di portierato (1998, 607); Il recesso del conduttore (1997, 141); Il sottotetto condominiale (1997, 493); Il supercondominio (1996, 113); Il verbale dell'assemblea condominiale (1999, 693); I balconi (2003, 235); I cortili in condominio (2002, 639); I muri condominiali (1996, 793); I patti in deroga (1995, 191); Immissioni (rumori , fumi, esalazioni)(2002, 213); Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (2002, 451); Lastrici solari (2000,485); L'ascensore condominiale (1996, 275); La sopraelevazione negli edifici condominiali (1996, 983); L'assistenza della forza pubblica (1996, 601); La nuova legge sulle locazioni abitative (2000, 137); La successione nel contratto di locazione (1998, 125); Le antenne condominiali (1999, 159); Le esigenze abitative di natura transitoria (1996, 435); Le innovazioni in condominio (2003, 853); Le obbligazioni principali del conduttore (1999, 323); Le obbligazioni principali del locatore (1998, 769); Le tabelle millesimali (1998, 913); L'opposizione dell'intimato (2003, 699); Miglioramenti apportati alla casa locata (1998, 451); Oneri accessori (2003, 87); Portierato, custodia e pulizia (2000, 641); Recesso del locatore e ripristino del rapporto (1997, 693); Restituzione della cosa locata (2000, 321); Riparazioni straordinarie (2000, 793); Riscaldamento e risparmio energetico (1998, 273); Scale condominiali (2001, 857); Sicurezza degli impianti condominiali (1999, 873); Soffitti e solai (2001, 291); Sublocazione e cessione del contratto di locazione (2002, 77); Sul deposito cauzionale (1997, 887); Termine per il pagamento dei canoni scaduti (2001, 469); Uso promiscuo dell'immobile locato (1997, 309); Uso della cosa comune condominiale (1997, 1073).

@a) Competenza

-L'esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile urbano - trascorsa inutilmente la data fissata nel provvedimento stesso ai sensi dell'art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392 - è promossa dal locatore, secondo le norme del codice di rito (artt. 605 ss. c.p.c.), davanti al pretore, competente ai sensi dell'art. 16 c.p.c., al quale appartiene altresì, quale giudice dell'esecuzione, la competenza a provvedere in ordine alla successiva fase della graduazione (di cui al D.L. 30 gennaio 1979 n. 21, al secondo comma dell'art. 2 quinquies della L. 6 agosto 1981 n. 456 e all'art. 10 del D.L. 22 gennaio 1982 n. 8), avente connotazione amministrativo-giurisdizionale e caratterizzata dall'esecizio di attività discrezionale.

* Cass. civ., sez. III, 24 marzo 1983, n. 2073, Hanspeter c. Semola.

@b) Conciliazione

-L'inapplicabilità dell'art. 56 della L. n. 392/78 alla conciliazione non produce alcun effetto ostativo all'esecuzione in quanto nel verbale di conciliazione le parti fissano la data del rilascio in luogo del giudice.

* Pret. civ. Bergamo, ord. 8 marzo 1982, Terzi c. Weirik.

@c) Data dell'esecuzione

-In tema di cessazione della locazione di immobili urbani, la data che il giudice deve indicare, ai sensi dell'art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392, per il rilascio dell'immobile, attiene alle modalità dello sfratto incidendo soltanto sul rapporto di fatto tra l'inquilino ed il bene da lui detenuto, che subentra al cessato rapporto di locazione (nella specie, per la scadenza dei sei mesi dal preavviso previsto dall'art. 59 della richiamata legge).

* Cass. civ., sez. III, 26 marzo 1983, n. 2160, Volponi c. Pivi.

-L'art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392 - in base al quale col provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile il giudice fissa anche la data dell'esecuzione - non è limitato alle statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa legge n. 392, ma ha un'applicazione più ampia, riferendosi a tutte le controversie le quali possono avere quale esito lo scioglimento del contratto di locazione, sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 ss. c.c., sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione.

* Cass. civ., sez. III, 5 settembre 1987, n. 7213, Picciau c. Amoruso.

-La sentenza che dispone il rilascio di azienda, per cessazione del contratto di affitto della medesima, non è soggetta alle disposizioni dell'art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392, circa la determinazione della data di esecuzione del relativo provvedimento, trattandosi di normativa operante solo nella diversa ipotesi del rilascio di immobili urbani concessi in locazione.

* Cass. civ., sez. III, 6 luglio 1983, n. 4566, Sarcinelli c. Nigro.

-In tema di locazione di immobili urbani, l'art. 82 della legge n. 392...

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