Le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza

AutoreL. Benini e G.A. Di Biase
CaricaMagistrato, Foro di Brescia. G.A. Di Biase: avvocato, Foro di Brescia
Pagine277-281

Page 277

@1. Le modalità tipiche di accertamento: analisi dell’area espirata, prelievo ematico, descrizione degli elementi sintomatici.

Il sistema normativo1 che l’art. 186 codice della strada e l’art. 379 del regolamento vanno a comporre contempla tre distinte modalità di accertamento dello stato di ebbrezza, definibile, si è visto, come quella condizione di disarmonia psico-fisica, determinata da ingestione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, per cui venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida.

La prima e la seconda modalità, rispettivamente ad opera degli organi di polizia stradale e delle strutture sanitarie, operano in forza del disposto dell’art. 186, comma 6, per il quale qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico - e quindi ad una percentuale di alcol nel sangue - superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza.

La terza modalità agisce attraverso il riscontro delle circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida, circostanze che gli organi di polizia stradale hanno l’obbligo di indicare nella notizia di reato ai sensi dell’art. 379 del regolamento.

Ora, se il fatto oggetto della prova è, ai sensi dell’art. 187 c.p.p., riferito all’imputazione, e si identifica quindi con lo 'stato di ebbrezza' del conducente di cui all’art. 186, comma 1, come sopra definito, sia le circostanze sintomatiche, sia il tasso alcolemico (rilevato direttamente o indirettamente attraverso l’analisi dell’aria alveolare espirata), configurano una tipizzazione legale degli indizi della esistenza dello stato di ebbrezza; e, nella tradizionale distinzione fra prova diretta e prova indiretta o indiziaria, è utile rilevare come la testimonianza degli organi di polizia su quanto oggetto di diretta osservazione in merito allo stato di disarmonia psico-fisica del conducente costituisce prova diretta dello stato di ebbrezza, ed il tasso alcolemico prova indiretta.

In quanto tale, neppure un tasso alcolemico superiore a quello previsto dal comma 6 può provare inconfutabilmente l’esistenza dello stato di ebbrezza: questo è quanto costantemente afferma la Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite 5 febbraio 1996, n. 1299 (RV203634).

Si legge in questa fondamentale pronuncia che 'Nel processo penale non esistono, a differenza di quello civile, prove legali al cui contenuto il giudice sia tenuto a prestare osservanza, potendo egli dissentire pure da confessioni, sempreché ne dia logica spiegazione in motivazione'. Il principio base cui è informato il sistema processuale è quello del libero convincimento del giudice, che può accertare i fatti e ritenere raggiunta la prova con qualsiasi mezzo di prova, purché non sia contrario a divieti di legge.

Il giudice potrà quindi desumere lo stato di ebbrezza del conducente da qualsiasi mezzo, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento, ma anche da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza. Allo stesso modo potrà disattendere l’esito fornito dall’etilometro, ancorché risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, sempre che del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.

Si tratta di conclusione già anticipata dalla dottrina, che aveva collocato sul mero piano probatorio, dato il distinto rilievo dell’alterazione riscontrabile ictu oculi e del risultato scritto dell’uso di apparecchiature, la presunzione normativa di ebbrezza; presunzione non vincolante per il decidente, non incontrovertibile né tale da non poter essere smentita da una prova contraria (ad esempio, una prova ematica acquisita immediatamente dopo l’impiego dell’etilometro e correttamente eseguita anche in fase di analisi). Per converso, anche in presenza di un responso negativo dell’etilometro, si era ritenuto di non poter escludere che in casi limite l’affermazione di colpevolezza potesse basarsi su testimonianze precise, univoche e concordanti [G. Buttarelli, Le nuove modalità di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza tra prove legali e diritto di difesa, in Cassazione penale, 1990, 2231; ritiene invece che dall’art. 379 del regola-Page 278mento sorga una praesumptio iuris et de iure che non ammette prova contraria quando l’alcol assimilato dall’organismo corrisponda o superi il limite di legge F. Piccioni, I reati stradali, 107].

@2. I presupposti dell’accertamento con l’etilometro. L’analisi dell’aria alveolare espirata. L’etilometro

La concentrazione di alcol nel sangue costituisce quindi indizio dello stato di ebbrezza del conducente. Essa può essere accertata sia direttamente, attraverso il prelievo ematico e le relative analisi, sia in modo indiretto tramite l’analisi dell’aria alveolare espirata; e a quest’ultimo procedimento, di certo il più diffuso, si riferisce l’art. 186, comma 4, quando rinvia a 'l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento'.

L’art. 379 del regolamento stabilisce al comma 1 che 'L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata'. Per il comma 4, 'l’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcolica nell’aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale'.

Il sistema indiretto di valutazione del tasso alcolemico mediante la misura della concentrazione dell’alcol nell’aria alveolare espirata tramite etilometro è certo il metodo più importante ed usato.

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT