DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 giugno 2012, n. 1287 - Regolamento concernente la mobilita' volontaria interna del personale provinciale, in attuazione dell'articolo 9, comma 4 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige';

Visto l'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1049 del 25 maggio 2012, avente per oggetto 'Approvazione del 'Regolamento concernente la mobilita' volontaria interna del personale provinciale', in attuazione dell'art. 9, comma 4-bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e criteri generali 1. In attuazione dell'art. 9, comma 4-bis, della legge sul personale della Provincia questo regolamento individua i criteri per la disciplina della mobilita' interna del personale provinciale appartenente alle categorie del comparto autonomie locali, con esclusione del personale delle qualifiche forestali, dei direttori e dei dirigenti, che rimangono regolate dalla specifica disciplina di settore.

  1. Il sistema di mobilita' interna del personale, in conformita' ai principi di trasparenza, flessibilita' e buon andamento, contempera le esigenze organizzative dell'Amministrazione valorizzando le attitudini, la crescita professionale e le esigenze dei lavoratori.

    Art. 2

    Mobilita' a richiesta del/della dipendente 1. Il/la dipendente, in qualsiasi periodo dell'anno, puo' presentare domanda di mobilita' adeguatamente motivata, avvalendosi di un apposito applicativo informatico predisposto dall'Amministrazione. La domande sono esaminate dalla struttura provinciale competente in materia di personale.

  2. Le domande sono pubblicate sul sito Intranet della Provincia, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali; ai fini della pubblicazione la domanda e' strutturata in due parti:

    1. pubblica: profilo professionale di appartenenza, breve descrizione competenze, eventuali strutture preferibili di destinazione;

    2. riservata: nome e cognome, motivazione personale o professionale.

  3. La domanda ha validita' di un anno; entro lo scadere del predetto termine l'Amministrazione provvede a comunicare l'eventuale esito negativo dell'istruttoria. Nell'ipotesi di non accoglimento la domanda puo' essere ripresentata.

  4. Entro l'anno...

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