Strategie di contrasto della mobilitá patrimoniale del crimine organizzato transnazionale: dalla cooperazione giudiziaria al reciproco riconoscimento degli ordini di sequestro e confisca dei proventi del reato

AutoreGiovanbattista Tona
Pagine1285-1292

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@1. Legge nazionale, criminalità organizzata transnazionale e movimenti di ricchezza senza frontiere

Si discute della grave tensione tra le pretese di sovranità degli Stati territoriali e la dimensione planeteria dei rapporti mercantili; del progressivo declino degli Stati e della circolazione incessante di capitali e valori nella rete globale ove si intrecciano una quantità enorme di scambi; delle difficoltà degli Stati a regolarli in una prospettiva nazionale proprio perché questi scambi vengono realizzati in una prospettiva ben diversa da quella segnata dai confini territoriali 1.

Paradossalmente ormai le leggi nazionali dei rispettivi Paesi coinvolti dai traffici globali, non riuscendo più a delimitare l'ambito territoriale dei rapporti mercantili, diventano una variabile, che gli operatori commerciali possono valutare secondo convenienza per dirottare i percorsi dei beni e delle contrattazioni.

Se ciò vale per chi si muove lecitamente, a maggior ragione vale per chi persegue interessi illeciti.

Si è affermato che la transnazionalità delle organizzazioni criminali non si riduce al fatto che una determinata consorteria proietta la propria operatività da un Paese verso altri o che trasferisce beni illeciti da un Paese all'altro; allude piuttosto «al fatto che gruppi di criminalità organizzata riconducibili a diverse etnie collaborano tra loro al fine di perseguire i propri interessi e realizzare le proprie strategie» 2.

Il fenomeno deriva dal mutamento delle caratteristiche dei mercati illegali: la transnazionalità delle organizzazioni criminali è una necessità più che una caratteristica intrinseca. I singoli sodalizi hanno natura territoriale o etnica e si aprono ad una visione extraterritoriale tipica dei principali commerciali illeciti; ma al pari delle industrie lecite, quelle illecite, per produrre e commercializzare globalmente i loro prodotti, devono sviluppare legami locali 3.

Il potere esercitato da questi gruppi a livello internazionale si fonda, quindi su risorse accumulate in un contesto locale. La dimensione globale entro cui tali consorterie si muovono è resa poi possibile dall'esistenza di una catena di transazioni locali che collega fra loro individui, contesti e ambiti di azione geograficamente distanti

4 5.

A tale catena di transazioni corrispondono movimenti nazionali e transnazionali di beni e di denaro, che percorrono l'ideale scia senza frontiere delle relazioni instaurate tra gruppi criminali o tra esponenti di gruppi criminali e altri soggetti portatori di interessi economici leciti o illeciti.

Gli accordi internazionali e le fonti normative europee hanno fatto propria la prospettiva del contrasto alla criminalità organizzata anche attraverso il loro depotenziamento economico: il problema rimane in concreto intercettare e colpire le utilità in continuo movimento.

@2. La prova della natura illecita del patrimonio nel diritto italiano

Mentre le attività di criminalità economica sono molto dinamiche e flessibili, gli strumenti di indagine e le forme di accertamento giurisdizionali risultano ancora rigidi e condizionati dalle logiche di sovranità nazionale 6 7.

Mentre per i flussi di patrimonio le frontiere ormai quasi non esistono più, esse tornano ad elevarsi quando gli stessi percorsi battuti dai beni devono essere battuti dagli investigatori e dalle autorità giudiziarie.

Vi sono diverse forme di mobilità patrimoniale, che comportano diverse problematiche nella prospettiva del contrasto a seconda della tipologia di beni coinvolti:

- alcuni beni si identificano nella merce illecita oggetto delle transazioni criminali (la droga, le armi, etc.);

- altri beni, che potrebbero essere astrattamente leciti, fungono da strumento per l'esercizio dell'attività illecita (ad esempio, i mezzi di trasporto utilizzati per la tratta di persone o per il trasferimento di droga o armi);

- altri beni ancora sono il prezzo o il provento del reato (la somma versata o il bene acquisito in seguito alla cessione di merce illecita);

- i patrimoni costituiti reinvestendo o reimpiegando il provento del reato.

Per bloccare il flusso di questi beni bisogna essere in condizione non solo di individuarli nella loro materialità, ma anche di metterli in relazione alla loro destinazione illecita o alla loro illecita origine.

Solo una precisa e completa ricostruzione della rete di transazioni criminali può consentire l'una e l'altra operazione. La capacità mimetica delle organizzazioni criminali rendono tale obiettivo difficile da perseguire già nell'ambito dei confini nazionali; esso rischia di divenire utopico se l'ambito territoriale è indeterminato.

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L'individuazione di un bene intrinsecamente illecito (droga o armi) non comporta ulteriori problemi di carattere probatorio; esso potrà essere colpito anche senza necessariamente conoscere tutte le vicende transattive che ne hanno determinato i movimenti.

Un bene strumentale all'esercizio dell'attività illecita potrà essere immediatamente colpito se lo si individua mentre viene utilizzato per l'attività criminosa (ad es. il natante che viaggia trasportando droga); altrimenti residuerà sempre il problema di un'adeguata prova della destinazione del bene al servizio dell'organizzazione criminale.

Lo stesso può dirsi per i beni che costituiscano prezzo della merce illecita; le difficoltà probatorie sono più alte quanto più distante temporalmente è l'individuazione del bene rispetto al momento in cui è avvenuta la transazione.

Infine le massicce operazioni di riciclaggio che trasformano i capitali attraverso numerose attività finanziarie reali o apparenti, spesso disancorate da contesti territoriali, pongono il problema della semplificazione probatoria ai fini della dimostrazione dell'origine illecita dei patrimoni che risultino funzionali alla conservazione e all'esercizio dei poteri criminali; e difatti se si vorranno colpire nei patrimoni le strutture criminali ormai avvezze a sofisticate dissimulazioni di flussi finanziari si dovrà rinunciare ad una specifica ricostruzione dei percorsi seguiti dalle ingenti e ingiustificate ricchezze ed affidarsi alla prospettiva indiziaria e a valutazioni presuntive.

In questa ottica già si è mossa la legislazione italiana attraverso la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, che, invertendo l'onere della prova, colpisce i beni di cui risultino disporre gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso in misura sproporzionata al reddito dichiarato e all'attività svolta e dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza; o che, ponendo una regola di agevolazione probatoria, colpisce i beni che sulla base di indizi anche solo «sufficienti» possano considerarsi frutto di attività illecite o risultato di reimpiego (cfr. art. 2 ter L. n. 575/65).

In sede di giudizio penale i medesimi obiettivi sono perseguiti attraverso norme quali l'art. 12 sexies L. n. 356/92, che accompagna alla condanna dell'imputato per uno dei gravi reati (di criminalità organizzata e non) da esso elencati la confisca obbligatoria dei beni nella sua disponibilità, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il suo reddito e il valore di questi e non risulti una giustificazione credibile della loro provenienza.

Anche in questo caso, per come esplicitamente sancito dalla più recente ed autorevole giurisprudenza, rimane irrilevante l'accertamento della pertinenzialità del bene rispetto all'attività illecita aper la quale è stata emessa la condanna 8.

In base all'art. 12 sexies cit. ai condannati possono essere confiscati anche i beni di valore sproporzionato che risultino formalmente intestati a terzi, ma che siano nella loro effettiva disponibilità; in tal caso, ad avviso della giurisprudenza, l'accertamento deve essere ancorato ad «elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio», ma deve vertere non necessariamente sull'origine illecita del bene, quanto più sulla circostanza che il terzo intestatario «si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo di confisca» 9.

Infine non si deve trascurare una forma indiretta di agevolazione probatoria circa l'origine illecita del patrimonio, che è insita nella fattispecie di reato prevista dall'art. 12 quinquies L. n. 356/96; essa punisce l'attribuzione fittizia di beni, realizzata al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. Orbene, la dimostrazione di un tale dolo specifico comporta che la condotta risulta penalmente illecita anche a prescindere dalla prova piena dell'origine o della destinazione illecita dei beni attribuiti fittiziamente.

Inoltre, la formulazione della fattispecie consente l'applicazione dell'art. 240, comma 2, n. 2 c.p. e quindila confisca obbligatoria dei beni attribuiti fittiziamente; difatti la loro alienazione ai sensi dell'art. 12 quinquies L. n. 356/92 costituisce reato. In ogni caso, ove non si accogliesse tale prospettazione, essendo comunque i beni le cose che servirono a commettere il reato, ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p., restano ampi margini per la confisca facoltativa. È comunque importante notare che, nell'una o nell'altra prospettiva, la pertinenzialità va correlata solo alla condotta di attribuzione fittizia.

@3. La prova della natura illecita del patrimonio nelle fonti sovranazionali

Nello studio e nella formulazione di normative idonee a semplificare l'onere della prova sull'origine illecita dei patrimoni, l'Italia ha fatto da apripista e, assumendosi il rischio di elaborare disposizioni spesso problematiche sul piano delle garanzie giurisdizionali, ha forgiato strumenti efficaci nel colpire la criminalità relativamente ai beni a sua disposizione, presi poi ad...

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