DECRETO 27 maggio 2003 - Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilita' per l'anno 2003 per i lavoratori delle compagnie portuali. (Decreto n. 32414)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1966, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle compagnie portuali; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stata concessa, non oltre il 31 dicembre 2001, una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il protocollo d'intesa in data 7 novembre 2001, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, in cui le parti hanno convenuto, nell'attesa di definire le problematiche relative ai lavoratori del settore portuale, sulla necessita' di continuare a riconoscere ai predetti lavoratori, l'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, di cui al predetto art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450 del 20 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre 2002, registro n. 6...

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