Mobbing e sicurezza sui luoghi di lavoro

AutoreMauro Brescia
Pagine129-132
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MOBBING E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
Risulta diff‌icoltoso def‌inire in modo chiaro e corretto, dal punto
di vista giuridico, il mobbing.
La prima identif‌icazione del fenomeno, attribuita allo psicologo
H. Leymann, risale al 1984 e veniva descritta come: “conf‌litto esa-
sperato, esagerato che provoca un punto di non ritorno che sfugge al
controllo di chi lo mette in atto. Esso consiste in azioni vessatorie che
si ripetono almeno una volta a settimana per un periodo di sei mesi
riconducibili ad un nesso eziologico. Le forme di mobbing possono
consistere in attacchi contro la persona, il lavoro, il ruolo, lo status.
Le azioni sono messe in atto dal singolo o da un gruppo di persone e
può essere verticale, orizzontale o strategico”.
In Italia il mobbing, a differenza di altri Paesi, non è disciplinato e
si sopperisce a tale assenza attingendo alla legislazione di derivazione
comunitaria in materia di molestie sul lavoro e di discriminazione
religiosa, etnica, sesso, età, religione, ecc..
Altro aspetto che il legislatore nazionale ha approntato, è dato
dalla disciplina del D.Lgs. 81/08, corretto dal D.Lgs. 106/09.
di Mauro Brescia

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