DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente per contrastare fenomeni di illegalita' diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalita' organizzata, nonche' norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al codice penale

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:

      ´Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

      Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anniª;

    2. l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:

      ´Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

      Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.ª;

    3. all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al secondo comma, la parola: ´cinqueª e' sostituita dalla seguente: ´seiª;

      2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:

      ´Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

      1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

      2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.ª;

      3) al terzo comma, le parole: ´anni dodiciª sono sostituite dalle seguenti: ´anni quindiciª;

    4. al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:

      ´Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.ª;

    5. dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:

      ´Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.ª;

    6. all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il seguente:

      ´11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.ª.

      Art. 2.

      Modifiche al codice di procedura penale

  2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

      ´3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

      3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.ª;

    2. al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: ´nell'articolo 51, comma 3-bisª sono inserite le seguenti: ´e in relazione ai procedimenti di prevenzioneª;

    3. il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:

      ´4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.ª;

    4. al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente: ´Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente...

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