Le misure di sicurezza
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 459-469 |
459
Capitolo 37
LE MISURE DI SICUREZZA
Natura giu-
ridica
Sistema
del doppio
binario
Profili generali
1
37
Le misure di sicurezza costituiscono mezzi di prevenzione della delinquenza
applicate in relazione alla pericolosità sociale del reo, allo scopo di riadat-
tarlo alla vita sociale. Più precisamente, le finalità delle misure di sicurezza
sono quelle della prevenzione speciale positiva (risocializzazione del de-
linquente) e della prevenzione gene rale negativa (impediscono al reo di
nuocere ancora).
Le misure di sicurezza si affiancano alle pene secondo il sistema del doppio
binario, per cui le prime integrano le seconde dove queste non risultano
applicabili o non si ritengono sufficienti a fermare l’impulso criminoso di
determinati soggetti socialmente pericolosi.
Quanto alla natura giuridica, le misure di sicurezza devono considerarsi
a tutti gli effetti delle sanzioni criminali. Infatti, sono dotate di una carica
afflittiva e possono essere comminate solo in seguito ad un processo.
A differenza delle pene, non assolvono ad una funzione retributiva, poiché
la misura non si pone in relazione al reato ma in relazione alla pericolosità
del soggetto.
In virtù della loro natura giuridica di sanzioni criminali, l’applicazione delle
misure di sicurezza deve seguire i canoni imposti dal principio di legalità.
Conferma di ciò si ricava dall’art. 25, ultimo comma, della Costituzione,
secondo cui “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge”.
A livello codicistico, l’art. 199 c.p. stabilisce che “nessuno può essere sottopo-
sto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e
fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”.
Pertanto, non è possibile applicare una misura di sicurezza ad un fatto che,
quando è stato commesso, non era previsto né come reato, né come quasi-
reato.
Si intende per quasi-reato un fatto non penalmente rilevante ai fini della punibilità, ma di
rilievo per l’applicazione di una misura di sicurezza. È il caso dell’ultimo comma dell’art. 49
c.p., dove si stabilisce che il giudice può sottoporre l’imputato prosciolto a misure di sicu-
rezza, in caso di reato impossibile (tale reato sussiste quando, per la inidoneità dell’azione
o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso).
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