DECRETO-LEGGE 26 settembre 2000, n.265 - Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet
DECRETO-LEGGE 26 settembre 2000,
n.265 Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
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Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 449, che consente l'utilizzo del maggior gettito, rispetto alle previsioni derivanti
dalla normativa vigente, accertato in corso di esercizio per fronteggiare, tra l'altro,
improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economico-finanziaria;
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Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
intervenire sull'accisa relativa al gasolio usato come carburante per i mezzi adibiti al
trasporto merci ed alla pesca, al fine di contenere la diretta incidenza che l'andamento
dei prezzi internazionali del petrolio esercita sui costi inerenti all'attivita'
dell'autotrasporto e della pesca; nonche' di prevedere per quest'ultima interventi
specifici per salvaguardare i livelli di occupazione, anche in conseguenza del fermo
temporaneo e del fenomeno della mucillagine;
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Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza
di emanare disposizioni per fronteggiare anche la crisi dei settori dei trasporti
pubblici, degli autoservizi e del servizio taxi;
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 22 settembre 2000;
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, il
Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche comunitarie;
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E m a n a
il seguente decreto-legge:
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Art. 1.
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Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul
prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi
internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000,
l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di
lire 100.000 per mille litri di prodotto.
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La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai
seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento
(CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del
servizio di taxi, come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai
soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con
conducente nei comuni in cui non e' istituito il servizio di taxi, purche' autorizzati
allo stazionamento su aree pubbliche, nonche' ai soggetti autorizzati alla conduzione
delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14
della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.
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Nel caso previsto dal comma 2, lettera c),
l'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi:
a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei
comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei
comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
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Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e' stabilita la variazione dell'importo
della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita
al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato...
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