DECRETO-LEGGE 26 settembre 2000, n.265 - Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca

Comune di Jesi

Rete Civica Aesinet

DECRETO-LEGGE 26 settembre 2000,

n.265 Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,

n. 449, che consente l'utilizzo del maggior gettito, rispetto alle previsioni derivanti

dalla normativa vigente, accertato in corso di esercizio per fronteggiare, tra l'altro,

improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economico-finanziaria;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di

intervenire sull'accisa relativa al gasolio usato come carburante per i mezzi adibiti al

trasporto merci ed alla pesca, al fine di contenere la diretta incidenza che l'andamento

dei prezzi internazionali del petrolio esercita sui costi inerenti all'attivita'

dell'autotrasporto e della pesca; nonche' di prevedere per quest'ultima interventi

specifici per salvaguardare i livelli di occupazione, anche in conseguenza del fermo

temporaneo e del fenomeno della mucillagine;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza

di emanare disposizioni per fronteggiare anche la crisi dei settori dei trasporti

pubblici, degli autoservizi e del servizio taxi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 22 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro delle politiche agricole e

forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, il

Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche comunitarie;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul

    prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi

    internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000,

    l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

    504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto

    merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di

    lire 100.000 per mille litri di prodotto.

  2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai

    seguenti soggetti:

    a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali

    esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,

    e relative leggi regionali di attuazione;

    b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza

    statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento

    (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto

    legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

    c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del

    servizio di taxi, come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai

    soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con

    conducente nei comuni in cui non e' istituito il servizio di taxi, purche' autorizzati

    allo stazionamento su aree pubbliche, nonche' ai soggetti autorizzati alla conduzione

    delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

    utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14

    della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.

  3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c),

    l'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi:

    a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei

    comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

    b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei

    comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

    c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei

    comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

  4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con

    il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi

    nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e' stabilita la variazione dell'importo

    della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita

    al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato...

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