LEGGE 21 maggio 1998, n. 164 - Misure in materia di pesca e di acquacoltura
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
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Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si applicano all'attivita' di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa Associazione nazionale.
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Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, quarto comma, numero 9), le parole: "prodotti del mare" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre"; b) all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11) e' inserito il seguente: "11-bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca;"; c) all'articolo 12, primo comma, numero 1), dopo le parole: "con mezzi propri" sono aggiunte le seguenti: "o da loro stesse armati"; d) all'articolo 12, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilita', dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19."; e) all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "bbis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale."; f) all'articolo 23, primo comma, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: " l) un rappresentante degli acquacoltori."; g) l'articolo 27-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca puo' essere autorizzato a scopo turistico ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."; h) all'articolo 27-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonche' di zone di mare territoriale ancorche' richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese."; i) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.".
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Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono posti a carico delle risorse gia' stanziate per il funzionamento del Comitato medesimo.
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All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
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All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' i soggetti che esercitano l'attivita' di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102".
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Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro per le politiche agricole e' autorizzato ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
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All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
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In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali, rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalita' di attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformita' con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della pesca.
Art. 2.
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Per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 45.000 milioni per l'anno 1999.
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All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede quanto a lire 34.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 40.000 milioni per l'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; quanto a lire 11.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 5.000 milioni per l'anno 1999 mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
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Al fine di completare la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi e' autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 70.000 milioni, finalizzata, quanto a lire 40.000 milioni, al ritiro delle autorizzazioni di pesca con draga idraulica, quanto a lire 10.000 milioni, per l'erogazione di contributi ai consorzi di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, per le finalita' ivi indicate, e quanto a lire 20.000 milioni per l'erogazione di contributi alle imprese di pesca in dipendenza delle operazioni di fermo tecnico, gia' disposte con provvedimento dell'autorita' amministrativa a seguito della moria di molluschi negli anni 1997 e 1998.
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Fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al comma 3, per il ritiro delle autorizzazioni per ciascun compartimento, il cui numero, rideterminato in applicazione della presente legge, non puo' essere aumentato fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107.
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All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
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Al fine di attuare interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale e' autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 15.000 milioni, finalizzata ad iniziative di sostegno, di cui lire 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalita' attuative dei relativi interventi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
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Per progetti finalizzati ad attivita' nell'ambito dell'economia ittica, ai lavoratori in mobilita' o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, e che si costituiscono in societa' o cooperative, puo' essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Al relativo onere, cui si fa fronte nel limite massimo di spesa di lire 3.000 milioni per il 1998, si provvede mediante utilizzo delle...
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