ORDINANZA 20 maggio 1987, n. 218 - Misure dirette a disciplinare l'istituto della revisione prezzi e la definizione dei compensi professionali per le opere con onere a carico del fondo di protezione civile. (Ordinanza numero 987/FPC/ZA)

Coming into Force19 Giugno 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/06/04/087U0218/ORIGINAL
Published date04 Giugno 1987
Enactment Date20 Maggio 1987
Official Gazette PublicationGU n.128 del 04-06-1987
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Viste le proprie ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 732/FPC/ZA del 21 maggio 1986 pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 123 del 29 maggio 1986 in materia di revisione prezzi;

Viste le proprie ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 e n. 609/FPC/ZA del 17 settembre 1985 pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985 e n. 221 del 19 settembre 1985 in materia di compensi professionali;

Ravvisata la necessita' di uniformare la disciplina di cui alle cennate ordinanze per tutte le opere realizzate con onere a carico del fondo di protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza numero 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 in materia di compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, di ingegnere capo e di collaudatore, per i lavori il cui onere grava sul fondo di protezione civile, si applicano anche ai soggetti incaricati delle funzioni di progettazione e di contabilizzazione.

E' fatto salvo quanto disposto con ordinanza numero 609/FPC/ZA del 17 settembre 1985 per i lavori relativi ai progetti unitari di cui al comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

Art 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo unico dell'ordinanza n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 in merito all'esclusione dell'istituto...

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