IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Visto l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Viste le proprie ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 732/FPC/ZA del 21 maggio 1986 pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 123 del 29 maggio 1986 in materia di revisione prezzi;
Viste le proprie ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 e n. 609/FPC/ZA del 17 settembre 1985 pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985 e n. 221 del 19 settembre 1985 in materia di compensi professionali;
Ravvisata la necessita' di uniformare la disciplina di cui alle cennate ordinanze per tutte le opere realizzate con onere a carico del fondo di protezione civile;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1.
Le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza numero 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985 in materia di compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, di ingegnere capo e di collaudatore, per i lavori il cui onere grava sul fondo di protezione civile, si applicano anche ai soggetti incaricati delle funzioni di progettazione e di contabilizzazione.
E' fatto salvo quanto disposto con ordinanza numero 609/FPC/ZA del 17 settembre 1985 per i lavori relativi ai progetti unitari di cui al comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.