ORDINANZA 29 maggio 1987, n. 226 - Misure dirette ad assicurare i servizi essenziali al nuovo insediamento di Monterusciello. (Ordinanza n. 992/FPC/ZA)

Coming into Force24 Giugno 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/06/09/087U0226/ORIGINAL
Published date09 Giugno 1987
Enactment Date29 Maggio 1987
Official Gazette PublicationGU n.132 del 09-06-1987
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il dipartimento della protezione civile;

Vista la propria ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa 4000 alloggi nel comune di Pozzuoli, localita' Monterusciello;

Considerato che sono in corso di completamento le operazioni di trasferimento della popolazione puteolana nel nuovo insediamento di Monterusciello;

Considerato che occorre assicurare con la massima urgenza i servizi essenziali di detto insediamento tra cui ha preminenza la sollecita attivazione degli esercizi commerciali;

Considerato che i predetti esercizi sono stati assegnati agli aventi diritto e si deve procedere alla loro materiale consegna tramite l'Istituto autonomo delle case popolari (I.A.C.P.) di Napoli cui e' demandata la gestione di detto patrimonio e la regolarizzazione dei relativi contratti di fitto;

Vista la propria ordinanza n. 906/FPC/ZA del 20 febbraio 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, riguardante l'indennita' da corrispondere agli assegnatari per il completamento degli stessi locali;

Ritenuta legittima la richiesta delle associazioni dei commercianti che auspicano agevolazioni transitorie per gli assegnatari dei detti locali al fine di favorire l'avviamento dei singoli esercizi commerciali nei primi dodici mesi di attivita';

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1.

Il canone mensile per i locali commerciali predisposti a servizio del nuovo insediamento di Monterusciello, che devono essere dati in fitto dallo I.A.C.P. di Napoli agli aventi diritto, e' fissato, provvisoriamente e per la durata del primo anno, al prezzo medio di L. 1.000 (mille) al metro quadrato di superficie utile comprese le pertinenze, da corrispondersi a decorrere dalla scadenza del primo...

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