Misure Di Prevenzione E Giurisdizione Senza Fatto

AutoreMassimo Ceresa Gastaldo
Pagine213-216
213
dott
Arch. nuova proc. pen. 3/2016
DOTTRINA
MISURE DI PREVENZIONE
E GIURISDIZIONE SENZA FATTO
di Massimo Ceresa Gastaldo
SOMMARIO
1. L’inarrestabile espansione della prevenzione penale. 2.
Giurisdizione senza fatto. 3. Repressione mascherata. 4. Un
passo avanti: Corte EDU Dimitrovi c. Bulgaria.
1. L’inarrestabile espansione della prevenzione penale
La conclamata, profonda crisi di effettività del sistema
punitivo - considerato da molti troppo lento, costoso, far-
raginoso, quasi mai in grado di colpire l’obiettivo in un
tempo ragionevole e con adeguata severità – alimenta di
rif‌lesso fortissime aspettative verso quel “moderno” stru-
mento di contrasto, celere, eff‌icace e redditizio, svincolato
dalle pastoie dell’accertamento, che è rappresentato dalla
prevenzione penale.
Oggi, al legislatore come al Governo, non meno che
al potere giudiziario, il procedimento di prevenzione
per l’applicazione delle misure personali, e soprattutto
patrimoniali, offre una formidabile quanto attraente op-
portunità di “investimento” in una alternativa al processo
penale straordinariamente eff‌iciente.
Sul piano politico l’imperativo è potenziare il mezzo:
ampliare l’ambito soggettivo e oggettivo dell’istituto, svi-
lupparne i congegni operativi, rafforzare le strutture am-
ministrative di supporto.
Le proposte di modif‌ica del D.L.vo n. 159 del 2011 te-
stimoniano questa inarrestabile tendenza: dal ristretto
conf‌ine delle azioni antimaf‌ia, le misure si espanderanno,
per colpire gli indiziati di reati contro la pubblica ammi-
nistrazione.
Ma anche il presunto evasore f‌iscale è ormai a pieno
titolo iscritto nel “libro nero” dei soggetti socialmente pe-
ricolosi. Ed è sin troppo facile pronosticare che ben presto
l’elenco si allungherà ancora.
Per contro, proprio perché lo strumento è destinato ad
una sempre più vasta e penetrante applicazione, si stanno
progettando anche il lifting del procedimento e una serie
di interventi di supporto (sull’Agenzia Nazionale, piutto-
sto che sul sistema di rotazione degli incarichi giudizia-
ri), che non solo ci facciano dimenticare gli imbarazzanti
scandali esplosi dei mesi scorsi, ma conferiscano al si-
stema rassicuranti sembianze di credibilità ed aff‌idabilità.
Sul versante giudiziario il presidio non è certo meno
vigoroso: la nostra Corte Suprema non perde occasione
per sottolineare quanto sia importante «l’obiettivo di ri-
muovere dal circuito economico legale i beni riconduci-
bili, direttamente od indirettamente, a soggetti ritenuti
socialmente pericolosi, relativamente ai quali è lecito pre-
sumerne l’illecita provenienza»; e non manca di rimarcare
come questa f‌inalità «si giustif‌ic[hi] non solo per ragioni
etiche, ma anche per motivazioni d’ordine economico in
quanto l’accumulo di ricchezza, frutto di attività delittuo-
sa, è fenomeno tale da inquinare le ordinarie dinamiche
concorrenziali del libero mercato, creando anomale posi-
zioni di dominio e di potentato economico, in pregiudizio
delle attività lecite».
Sono le parole della ben nota, recente sentenza delle
Sezioni Unite Spinelli (26 giugno 2014, n. 4880), che chiu-
de ogni spazio alle istanze garantiste che, denunciando la
natura sanzionatoria delle misure, vorrebbero veder appli-
cati in materia i rigorosi canoni della legalità penale.
2. Giurisdizione senza fatto
In un contesto del genere, di fronte ad un consenso così
forte e diffuso, è davvero diff‌icile far sentire voci disso-
nanti.
Eppure, bisogna pur dirlo, la disciplina di queste limi-
tazioni "preventive" delle libertà - personale, di disponibi-
lità dei beni, di iniziativa economica – è profondamente
illiberale.
Anzi, rappresenta la negazione stessa dei fondamenti
dello Stato liberale, dal momento che consente la com-
pressione dei diritti dell’individuo non già a fronte di
condotte contrarie alla legge, ma in presenza di indicatori
(per lo più presunti) di pericolosità sociale del destinata-
rio della misura.
L’ambiguo e contraddittorio rapporto che lega la pre-
venzione al diritto punitivo fa sì che il fatto illecito – che
pure costituisce al tempo stesso la premessa e l’obiettivo
dell’azione – sbiadisca di fronte all’indizio: è su questo che
il giudice fonda la prognosi di pericolosità.
E non si tratta, beninteso, dell’indizio (quale elemento
direttamente o indirettamente dimostrativo) di un fatto
concreto, ma l’apparenza di un fatto puramente ipotetico.
Siamo qui, insomma, di fronte ad una giurisdizione
senza fatto, ad un giudice che emette provvedimenti in-
cisivi sulle libertà, in applicazione di un meta-diritto so-
stanziale, fatto di norme che si limitano ad attribuirgli il
potere di intervenire sui diritti individuali.
Il procedimento di prevenzione, per quanto aff‌idato ad
un giudice, non è e non può essere un “processo” (nel sen-
so comune - e costituzionale - del termine), dal momento
che la funzione del giudice della prevenzione non è cogni-
tiva, ma puramente potestativa.
Non c’è processo senza contestazione, e non c’è conte-
stazione senza fatto; qui, dunque, non c’è un processo, a
meno di voler credere tale l’incubo vissuto da Josef K., il
protagonista del capolavoro di Franz Kafka.
Le norme della prevenzione non descrivono fatti, e non
possono dunque applicarsi in esito ad un giudizio di cor-
rispondenza tra fatto tipico e fatto storico, ma delineano
vaghe situazioni soggettive, la cui def‌inizione è lasciata
alla costruzione del giudice. Si tratta di fattispecie a con-
tenuto indeterminato e indeterminabile, tutto giocato su
presunzioni legali di pericolosità sociale.

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