Misure Di Prevenzione E Contrasto Al Terrorismo: Foreign Fighters, Ritiro Del Passaporto E Divieto Di Espatrio
Autore | Diletta Perugia |
Pagine | 161-170 |
161
dott
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
DOTTRINA
MISURE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO AL TERRORISMO:
FOREIGN FIGHTERS, RITIRO
DEL PASSAPORTO E DIVIETO
DI ESPATRIO
di Diletta Perugia
SOMMARIO
1. Misure urgenti per il contrasto al terrorismo. 2. Soggetti
destinatari e provvedimento d’urgenza: modifiche agli artt. 4
e 9 del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione”. 3. Dall’obbligo di firma per i tifosi violenti al ritiro del
passaporto per i presunti terroristi. 4. Garanzie difensive e
misure preventive “atipiche”. 5. Conclusioni.
1. Misure urgenti per il contrasto al terrorismo
Finalizzato a contrastare il fenomeno del terrorismo in-
terno e internazionale, il D.L. n. 7 del 2015 è stato conver-
tito nella legge 17 aprile 2015, n. 43 (1) recante “Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonché proroga delle missioni internazio-
nali delle Forze armate e di polizia, iniziative di coopera-
zione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione
e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni inter-
nazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione”.
Obiettivo dichiarato dell’iniziativa parlamentare è
quello di implementare gli strumenti giuridici a tutela
della collettività, fornendo, per tale via, una più efficace
risposta al violento fenomeno del terrorismo, a cui vengo-
no ricollegati i recenti attentati che hanno tragicamente
segnato l’Europa.
A tal fine, il legislatore ha inteso operare in maniera
trasversale, incidendo sulle norme penali sostanziali e
processuali nonché sulle misure di prevenzione personali.
Sotto il primo profilo, ossia quello delle novità ap-
portate al codice penale, l’art. 1 della legge in esame ha
modificato l’art. 270-quater c.p. che disciplina il reato di
arruolamento con finalità di terrorismo, anche internazio-
nale, innestandovi un nuovo comma 2, attraverso il quale
è assicurata pure la punibilità del soggetto arruolato (2).
Ulteriore intervento manipolativo ha riguardato l’art.
270-quinquies c.p., rubricato “addestramento ed attività
con finalità di terrorismo anche internazionale”, il quale,
oltre a prevedere la pena della reclusione nei confronti
di soggetti addestrati alla preparazione e all’uso di armi
o materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di
sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,
nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimen-
to di atti di violenza, punisce, nella versione interpolata
dall’art. 1, comma 3 lett. a) della legge n. 43 del 2015,
chiunque acquisisca autonomamente istruzioni sull’uso
di armi, esplosivi o tecniche di combattimento e ponga in
essere qualsiasi condotta soggettivamente finalizzata alla
realizzazione di un delitto terroristico, compreso qualun-
que atto preparatorio rispetto alla successiva commissio-
ne dello stesso (3).
Sul medesimo versante, il legislatore ha introdotto un
nuovo reato denominato organizzazione di trasferimenti
per finalità di terrorismo. Nello specifico, con l’obiettivo
di perseguire le condotte di coloro che organizzano, per sé
o per altri, finanziano o propagandano viaggi per compie-
re atti di terrorismo (4), l’art. 270-quater 1 c.p. punisce,
infatti, “chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi
in territorio estero finalizzati al compimento di condotte
con finalità di terrorismo di cui all’art. 270-sexies c.p.” (5).
Sotto il secondo profilo considerato, vale a dire quello
relativo alle novità introdotte dalla legge n. 43 del 2015 in
ambito processuale (6), salta subito all’occhio il notevole
passo in avanti fatto nella lotta al fenomeno dei cosiddetti
foreign fighters ossia quei soggetti che, senza essere cit-
tadini o residenti, si recano in altri Paesi, dove agiscono
a fianco di sodalizi criminali per combattere e commet-
tere azioni terroristiche. Significativa, infatti, è l’attribu-
zione alla Direzione nazionale antimafia e al Procuratore
nazionale antimafia di competenze aggiuntive in materia
di coordinamento delle azioni di contrasto al terrorismo,
che ne hanno determinato la trasformazione, rispettiva-
mente, in Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
e in Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (7).
Come è agevole intuire, l’attribuzione alla “Super Procura”
del coordinamento delle indagini investigative in tema di
terrorismo appare di indubbio rilievo per la repressione di
un fenomeno criminale dalle dimensioni e dalle dinami-
che ancora del tutto sconosciute. Sebbene i due fenomeni
della mafia e del terrorismo rappresentino realtà notevol-
mente differenti nei loro aspetti strutturali e richiedano,
pertanto, strumenti diversi per essere contrastati, essi
sono, nondimeno, accomunati dalla transnazionalità delle
operazioni che ne caratterizzano le attività. Le organizza-
zioni terroristiche di matrice islamista, infatti, non agi-
scono nell’ambito territoriale di una singola nazione ma,
al contrario, si avvalgono del collegamento esistente fra
comunità site in Stati diversi - spesso negli stessi Stati eu-
ropei - attuando politiche coordinate di reclutamento e di
impiego dei singoli militanti sui più disparati fronti. Tale
ultima prospettiva rende necessario il ricorso a forme di
coordinamento delle indagini strutturate ed elastiche. Il
che, consente al Procuratore nazionale antimafia e (oggi)
antiterrorismo di orientarsi secondo moduli operativi am-
piamente collaudati e perfezionati negli anni proprio in
occasione della lotta alla criminalità organizzata (8).
Da ultimo, attenzione meritano le modifiche apportate
dalla legge in esame alle misure di prevenzione personali,
previste dal D.L.vo del 6 settembre 2011, n. 159, meglio
noto come “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
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