Le misure cautelari

AutoreStefano Ambrogio
Pagine187-203
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LE MISURE CAUTELARI
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Caratteri comuni delle misure cautelari
Come abbiamo viso, le misure cautelari sono quegli strumenti pro-
cessuali che tendono a evitare che il trascorrere dei tempi proces-
suali possa inf‌iciare la corretta acquisizione delle prove o minacciare
la collettività attraverso il compimento di altri reati.
Le misure cautelari si distinguono in:
- personali se pongono limiti alle libertà della persona;
- reali se incidono sulla disponibilità dei beni.
Le misure cautelari personali si distinguono poi in:
- misure coercitive a loro volta suddivise in custodiali (custodia
cautelare in carcere, arresti domiciliari e arresti ospedalieri) e non
custodiali (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di
dimora);
- misure interdittive (sospensione dall’esercizio della potestà dei
genitori, sospensione dall’esercizio di un pubblico uf‌f‌icio o servizio,
divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o
imprenditoriali).
La dottrina (Leone, Cordero) ha tracciato le linee fondamentali del
sistema delle misure cautelari personali previste dal nostro ordina-
mento, che possono essere così sintetizzate:
- eccezionalità delle misure cautelari personali, alle quali deve farsi
ricorso solo nei casi in cui risulti assolutamente necessario ed in pre-
senza dei requisiti tassativamente previsti dalla legge;
- gradualità delle misure in esame, ovvero possibilità di adeguare al
tipo di cautela richiesta la restrizione della libertà della persona, in
modo tale da ridurla al minimo indispensabile, con riferimento alla
durata e al contenuto (si va dalla custodia in carcere alle misure in-
terdittive);
- giurisdizionalità del procedimento con il quale si giunge all’ap-
plicazione della misura, che deve essere richiesta dal p.m. al giudice,
unico titolare del potere di imporre restrizioni personali;
- impugnabilità dei provvedimenti con i quali il giudice impone una
misura cautelare, ovvero la possibilità di ricorrere al tribunale per
Misure
cautelari
personali
Caratter i
comuni
delle misure
cautelari
personali
Parte IV | Le misure cautelari
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il riesame, istituito proprio al f‌ine di rivalutare gli elementi addotti
dalle parti nonché di presentare ricorso diretto alla Cassazione per
violazione di legge;
- tipicità. Le misure cautelari personali sono tipiche: l’art. 272
c.p.p. stabilisce, infatti, che le restrizioni relative alla persona f‌isi-
ca dell’imputato possono essere imposte solamente nei casi previsti
dalle norme del codice di rito, ovvero in presenza di quei determinati
presupposti e con quel determinato contenuto.
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Condizioni generali di applicabilità
Ai sensi dell’art. 273 c.p.p. nessuno può essere sottoposto a misure
cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
L’indizio, nel signif‌icato adoperato in questo caso, può consistere in
qualsiasi elemento sul quale viene fondata la ricostruzione del fatto,
ovvero sia atti di indagine destinati a rimanere indizi anche nelle suc-
cessive fasi del giudizio, in quanto costituenti prova indiretta o logica
(Cap. 10, par. 4) (si pensi, ad esempio, alla ricostruzione del movente
fondata sui rapporti tra imputato e vittima), sia atti di indagine de-
stinati a divenire prova piena, nel contraddittorio delle parti (si pensi
all’assunzione di sommarie informazioni da parte del soggetto pre-
sente al delitto le quali, ripetute al dibattimento, acquistano il valore
di prova testimoniale).
Sulla valutazione della gravità che sorgono però molti problemi di
interpretazione.
Per “gravità” degli indizi si intende un’elevata probabilità dell’esi-
stenza del reato e della sua attribuibilità all’imputato, ma è dubbio se
occorra tener conto dei possibili sviluppi delle indagini (concezione
dinamica della gravità indiziaria), ovvero se si deve tener conto del-
lo stato delle indagini f‌ino a quel momento, senza valutare eventuali
progressi (concezione statica della gravità indiziaria).
Si discute se gli indizi cui si fa riferimento per l’applicazione delle misure cautelari debbano
avere i requisiti per l’utilizzabilità delle prove in dibattimento. Si pensi ad esempio al caso
in cui da un’intercettazione telefonica il legittima perché non autorizzata dal g.i.p., risultino
gravi indizi di colpevolezza. In questo caso dal momento che l’intercettazione illegittima
non potrebbe essere utilizzata in dibattimento, si ritiene non utilizzabile nemmeno per
l’adozione della misura cautelare.
Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con una storica sentenza (21-4-1995, n. 11),
hanno f‌issato alcuni principi fondamentali, che possono ancora oggi ritenersi validi:
Gravi
indizi di
colpevolezza

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