Le misure cautelari

AutoreStefano Ambrogio
Pagine177-193

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@1 Caratteri comuni delle misure cautelari

Come abbiamo viso, le misure cautelari sono quegli strumenti processuali che tendono a evitare che il trascorrere dei tempi processuali possa inficiare la corretta acquisizione delle prove o minacciare la collettività attraverso il compimento di altri reati.

Le misure cautelari si distinguono in:

-personali se pongono limiti alle libertà della persona; - reali se incidono sulla disponibilità dei beni.

Le misure cautelari personali si distinguono poi in:

-misure coercitive a loro volta suddivise in custodiali (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e arresti ospedalieri) e non custodiali (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora);

-misure interdittive (sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali).

La dottrina (Leone, Cordero) ha tracciato le linee fondamentali del sistema delle misure cautelari personali previste dal nostro ordinamento, che possono essere così sintetizzate:

-eccezionalità delle misure cautelari personali, alle quali deve farsi ricorso solo nei casi in cui risulti assolutamente necessario ed in presenza dei requisiti tassativamente previsti dalla legge;

-gradualità delle misure in esame, ovvero possibilità di adeguare al tipo di cautela richiesta la restrizione della libertà della persona, in modo tale da ridurla al minimo indispensabile, con riferimento alla durata e al contenuto (si va dalla custodia in carcere alle misure interdittive);

-giurisdizionalità del procedimento con il quale si giunge all’applicazione della misura, che deve essere richiesta dal p.m. al giudice, unico titolare del potere di imporre restrizioni personali;

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- impugnabilità dei provvedimenti con i quali il giudice impone una misura cautelare, ovvero la possibilità di ricorrere al tribunale per il riesame, istituito proprio al fine di rivalutare gli elementi addotti dalle parti nonché di presentare ricorso diretto alla Cassazione per violazione di legge;

-tipicità. Le misure cautelari personali sono tipiche: l’art. 272 c.p.p. stabilisce, infatti, che le restrizioni relative alla persona fisica dell’imputato possono essere imposte solamente nei casi previsti dalle norme del codice di rito, ovvero in presenza di quei determinati presupposti e con quel determinato contenuto.

@2 Condizioni generali di applicabilità

Ai sensi dell’art. 273 c.p.p. nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

L’indizio, nel significato adoperato in questo caso, può consistere in qualsiasi elemento sul quale viene fondata la ricostruzione del fatto, ovvero sia atti di indagine destinati a rimanere indizi anche nelle successive fasi del giudizio, in quanto costituenti prova indiretta o logica (Cap. 10, par. 4) (si pensi, ad esempio, alla ricostruzione del movente fondata sui rapporti tra imputato e vittima), sia atti di indagine destinati a divenire prova piena, nel contraddittorio delle parti (si pensi all’assunzione di sommarie informazioni da parte del soggetto presente al delitto le quali, ripetute al dibattimento, acquistano il valore di prova testimoniale).

Sulla valutazione della gravità che sorgono però molti problemi di inter-pretazione.

Per "gravità" degli indizi si intende un’elevata probabilità dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’imputato, ma è dubbio se occorra tener conto dei possibili sviluppi delle indagini (concezione dinamica della gravità indiziaria), ovvero se si deve tener conto dello stato delle indagini fino a quel momento, senza valutare eventuali progressi (concezione statica della gravità indiziaria).

Si discute se gli indizi cui si fa riferimento per l’applicazione delle misure cautelari debbano avere i requisiti per l’utilizzabilità delle prove in dibattimento. Si pensi ad esempio al caso in cui da un’intercettazione telefonica illegittima perché non autorizzata dal g.i.p., risultino gravi indizi di colpevolezza. In questo caso dal momento che l’intercettazione illegittima non potrebbe essere utilizzata in dibattimento, si ritiene non utilizzabile nemmeno per l’adozione della misura cautelare.

Le Sezioni unite penali della Cassazione, con una storica sentenza (21-4-1995, n. 11), hanno fissato alcuni principi fondamentali, che possono ancora oggi ritenersi validi:

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- gli indizi di colpevolezza consistono in elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, i quali contengono in nuce tutti o alcuni degli elementi strutturali delle corrispondenti prove, così da costituire prove in embrione. Ad esempio, l’individuazione del presunto colpevole, effettuata dalla persona offesa ai sensi dell’art. 361, è atto investigativo suscettibile di divenire prova piena nel dibattimento come rico-gnizione di persona ai sensi degli artt. 213-214;

-gli indizi devono essere gravi, ovvero di tale spessore da consentire una valutazione positiva in merito alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all’imputato;

-i gravi indizi, comunque, non valgono di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’imputato, tuttavia consentono, per la loro consistenza ed anche in relazione ai futuri sviluppi investigativi, stante la naturale incompletezza delle indagini preliminari, la previsione che saranno idonei all’affermazione della responsabilità nel giudizio di merito.

Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

In ogni caso la restrizione di un diritto fondamentale dell’individuo è consentita soltanto nei casi in cui risulti assolutamente indispensabile per la preminente tutela della collettività.

Per cui oltre ai gravi indizi di colpevolezza previsti dall’art. 273 c.p.p., altro requisito per la sottoposizione dell’imputato a misura cautelare è dato dalle esigenze cautelari, intendendosi con tale espressione l’esistenza di specifici interessi che devono essere tutelati attraverso la misura (art. 274 c.p.p.).

Le misure cautelari possono, perciò, essere disposte quando alternativamente vi è:

-pericolo di inquinamento probatorio. Il pericolo deve essere concreto, ovvero fondato su elementi certi, e attuale, ovvero in corso di progettazione o attuazione. Si pensi, ad esempio, all’occultamento di documentazione che viene progettato dagli indagati e risultante da intercettazioni telefoniche. Il legislatore richiede altresì che le esigenze investigative siano specifiche ed inderogabili, nel senso che, ove siano state già raccolte - con lo strumento dell’incidente probatorio o con attività irripetibili - le prove decisive utilizzabili al dibattimento, non può più parlarsi di pericolo di inquinamento probatorio;

-pericolo di fuga. La fuga deve essere già in atto, oppure deve essere concretamente progettata dall’imputato. Si pensi alla mancata reperibilità dell’imputato presso l’abitazione e alle dichiarazioni dei familiari circa il suo improvviso allontanamento per località sconosciuta all’estero, o alle intercettazioni telefoniche dalle quali risulta che l’imputato progetta di allontanarsi senza lasciare traccia, commissionando documenti di identità falsi.

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Tenuto conto dell’interesse tutelato, opportunamente la norma richiede che la prevedibile pena da irrogare sia in misura almeno superiore ai due anni di reclusione;

-pericolosità sociale. Questa si realizza quando, sulla base di elementi concreti e oggettivamente rilevati, legati al fatto o alla personalità dell’imputato, è desumibile che il soggetto commetterà altri reati. Deve trattarsi però di reati di particolare gravità, secondo le specifiche indicazioni del legislatore, ovvero delitti con armi o mezzi di violenza alla persona (si pensi, ad esempio, all’indagato con precedenti specifici per lesioni, sorpreso in possesso di un arsenale), contro l’ordine costituzionale (si pensi al soggetto indagato per associazione sovversiva, che nel corso delle intercettazioni ri-vela collegamenti con persone dedite alla preparazione di ordigni esplosivi), di criminalità organizzata o delitti della stessa specie di quello per cui si procede (si pensi al "maniaco sessuale" indagato per violenza sessuale e con precedenti specifici).

LE ESIGENZE CAUTELARI NEI VARI TIPI DI MISURA CAUTELARE

[VAI ALLA TABELLA ALLEGATA IN FORMATO PDF]

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@3 Criteri di scelta delle misure cautelari personali

Dalla lettura combinata degli artt. 13 e 27 Cost. si desume il principio secondo il quale le restrizioni alla libertà personale devono essere adeguate all’interesse da tutelare, ovvero ridotte al minimo sacrificio possibile, secondo una valutazione che il giudice ha l’obbligo di compiere valutando le peculiarità del caso e imponendo solo una misura proporzionata al fatto ed alla sanzione.

L’art. 275 c.p.p. accogliendo tale principio sancisce che:

-nel disporre le misure cautelari, il giudice deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (principio di adeguatezza). In tal senso la custodia cautelare deve essere considerata come estrema ratio: la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata (art. 275, co. 3, c.p.p.). Inoltre con riguardo alle misure custodiali (carcere, arresti domiciliari, arresti ospedalieri), il giudice deve formulare una prognosi sulla possibilità che all’imputato, in caso di condanna...

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