Misure cautelari

AutoreIsabella Iaselli
Pagine475-603
LIBRO IV
MISURE CAUTELARI
TITOLO I
MISURE CAUTELARI PERSONALI
L’intero Libro IV è dedicato alla disciplina delle misure cautelari, intendendosi, con
tale espressione, gli strumenti processuali ai quali si può fare ricorso, in presenza di deter-
minati presupposti, per garantire una corretta acquisizione delle prove o per proteggere la
collettività dalla commissione di ulteriori reati.
Tali misure si distinguono in personali, che pongono limiti alle libertà della persona,
e reali, che incidono sulla disponibilità dei beni.
In entrambi i casi, la misura incide su diritti costituzionalmente protetti, ovvero sulla
libertà personale di cui agli artt. 13 e 16 Cost. o sulla libertà di iniziativa economica di
cui agli artt. 41, 42 e 47 Cost. Ciò fa comprendere l’attenzione dedicata dal legislatore a
tale istituto, ed in particolare alle misure personali, in considerazione della loro inciden-
za sulla persona stessa dell’imputato, incidenza che varia a seconda che si tratti di misure
coercitive custodiali o di misure non custodiali (280).
La normativa vigente, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 13 Cost., tende a realiz-
zare un equo contemperamento tra gli interessi in gioco, vale a dire la la tutela dell’invio-
labilità personale e della presunzione di innocenza fino alla sentenza di condanna defini-
tiva e la tutela dell’ordine pubblico.
La dottrina (Leone, Cordero) ha tracciato, attraverso un’analisi storica dell’istituto, le
linee fondamentali del sistema attuale, che possono essere così sintetizzate:
- l’eccezionalità delle misure cautelari personali, alle quali deve farsi ricorso solo nei
casi in cui risulti assolutamente necessario ed in presenza dei requisiti tassativamente pre-
visti dalla legge;
- la gradualità delle misure in esame, ovvero la possibilità di adeguare al tipo di cau-
tela richiesta la restrizione della libertà della persona, in modo tale da ridurla al minimo
indispensabile, con riferimento alla durata (si pensi alle misure temporanee) o al contenu-
to (si va dalla custodia in carcere alle misure interdittive);
- la giurisdizionalità del procedimento con il quale si giunge all’applicazione della
misura, che deve essere richiesta dal p.m. al giudice, unico titolare del potere di imporre
restrizioni personali, salva la possibilità del p.m. o della polizia giudiziaria di disporre in
via urgente l’arresto o il fermo, che il giudice deve convalidare entro termini ristretti sulla
base degli elementi dedotti (380, 381 e 384);
- l’impugnabilità dei provvedimenti con i quali il giudice impone una misura caute-
lare, ovvero la possibilità di ricorrere al tribunale per il riesame, istituito proprio al fine
di rivalutare gli elementi addotti dalle parti, che partecipano in contraddittorio alla pro-
cedura (309 e ss.), nonché di presentare ricorso diretto alla Cassazione per violazione
di legge, nella quale rientra altresì il difetto di motivazione;
- la tipicità delle misure cautelari personali, il cui contenuto è previsto dal legislatore
con la specifica indicazione delle prescrizioni relative a ciascuna delle misure. Si distingue,
272 • Libro IV - Misure cautelari 476
1 • TASSATIVITÀ
La norma in esame si ispira al principio di tas-
satività, stabilendo che le restrizioni relative
alla persona fisica dell’imputato possono esse-
re imposte solamente nei casi previsti dalle
norme del codice di rito, ovvero in presenza di
quei determinati presupposti e con quel deter-
minato contenuto.
Ciò non esclude che il legislatore possa stabi-
lire delle eccezioni con riguardo ai presuppo-
sti (280), ovvero modificare le norme del
codice introducendo nuove fattispecie (
282bis).
Tuttavia, le deroghe ai limiti fissati dalla legge
devono rispondere a criteri di ragionevolezza
ed essere coerenti con il sistema generale del
codice e con i principi dettati dall’art. 13 della
Costituzione.
2 • TRATTENIMENTO DELLO STRANIERO NEL
TERRITORIO DELLO STATO
Risulta significativa, per i principi affermati in
tema di privazione della libertà personale, la
sentenza 15-7-2004, n. 223, pronunciata
dalla Corte costituzionale, con la quale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
14, comma 5quinquies, del d.lgs. 25-7-
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), nella
parte in cui stabilisce che, per il reato previsto
dal comma 5ter del medesimo art. 14 (tratte-
nimento senza giustificato motivo nel territorio
dello Stato), è obbligatorio l’arresto dell’autore
del fatto.
Si riportano alcuni passi della motivazione:
“Si deve in primo luogo precisare che, secon-
do l’ordinamento processuale, le misure coer-
citive possono essere applicate solo quando si
procede per un delitto e, in particolare, ai
sensi dell’art. 280 c.p.p., per delitti per i quali
la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a tre
anni ovvero, nel caso in cui sia applicata la
misura della custodia cautelare in carcere,
non inferiore nel massimo a quattro anni; nel-
l’ipotesi di convalida dell’arresto, l’art. 391,
5° comma, c.p.p., consente l’applicazione di
una misura coercitiva al di fuori dei limiti di
pena previsti dall’art. 280 dello stesso codice,
ma limitatamente ai delitti di cui all’art. 381,
2° comma, o ai delitti per i quali è consentito
l’arresto anche fuori dei casi di flagranza. La
norma censurata prevede invece l’arresto
obbligatorio per un reato contravvenzionale,
per di più sanzionato con una pena detentiva,
l’arresto da sei mesi a un anno, di gran lunga
inferiore a quella per cui il codice ammette la
possibilità di disporre misure coercitive. Ne
consegue, attesa l’autonomia tra il giudizio di
convalida, volto a verificare
ex post
la legitti-
al riguardo, tra misure custodiali (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e arre-
sti ospedalieri), misure coercitive (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla poli-
zia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora) e misu-
re interdittive (sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, sospensione dall’eserci-
zio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attivi-
tà professionali o imprenditoriali). Ciascun tipo di misura è oggetto di specifica previsio-
ne e disciplina ai capi II e III del Titolo I.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
272• Limitazioni alle libertà della persona
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a
norma delle disposizioni del presente titolo.
477 Titolo I - Misure cautelari personali 273
mità dell’operato dell’autorità di polizia, e la
protrazione dello stato di privazione della
libertà personale, per la quale è richiesto un
ulteriore e autonomo provvedimento, che il
giudice chiamato a pronunciarsi sulla convali-
da dell’arresto per il reato di cui all’art. 14,
comma 5ter, del d.lgs. n. 286/1998 deve
comunque disporre l’immediata liberazione
dell’arrestato
ex
art. 391, 6° comma, c.p.p.,
ove non vi abbia già provveduto il pubblico
ministero a norma dell’art. 121 delle norme di
attuazione del codice di procedura penale,
posto che per tale reato la legge gli preclude
di disporre la custodia cautelare in carcere e,
più in generale, qualsiasi misura coercitiva. ...
L’arresto obbligatorio previsto dall’art. 14,
comma 5quinquies, è dunque privo di qualsia-
si sbocco sul terreno processuale, è una misu-
ra fine a se stessa, che non potrà mai trasfor-
marsi nella custodia cautelare in carcere, né
in qualsiasi altra misura coercitiva, e non trova
alcuna copertura costituzionale.
In particolare, a norma dell’art. 13, 3°
comma, Cost., all’autorità di polizia è consen-
tito adottare provvedimenti provvisori restritti-
vi della libertà personale solo quando abbiano
natura servente rispetto alla tutela di esigenze
previste dalla Costituzione, tra cui in primo
luogo quelle connesse al perseguimento delle
finalità del processo penale, tali da giustifica-
re, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di
tutela, il temporaneo sacrificio della libertà
personale in vista dell’intervento dell’autorità
giudiziaria.
Ove, come nel caso di specie, non sia dato
riscontrare alcun rapporto di strumentalità
tra il provvedimento provvisorio di privazione
della libertà personale e il procedimento
penale avente ad oggetto il reato per cui è
stato disposto l’arresto obbligatorio in fla-
granza, viene meno, come questa Corte ha in
più occasioni rilevato, la giustificazione
costituzionale della restrizione della libertà
disposta dall’autorità di polizia... . Pertanto,
la misura precautelare prevista dall’art. 14,
comma 5quinquies, del d.lgs. n. 286/1998,
non essendo finalizzata all’adozione di alcun
provvedimento coercitivo, si risolve in una
limitazione provvisoria della libertà persona-
le priva di qualsiasi funzione processuale ed
è quindi, sotto questo aspetto, manifesta-
mente irragionevole”.
273• Condizioni generali di applicabilità delle misure
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussisto-
no gravi indizi di colpevolezza.
1bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposi-
zioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 (1).
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in
presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di
estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa es-
sere irrogata.
(1) Comma inserito dall’art. 11 della l. 1-3-2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura
penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’ar-
ticolo 111 della Costituzione).
1 • GLI INDIZI...
Sul concetto di indizio e di prova indiziaria si
rinvia al commento
sub
art. 192.
Va qui affrontata, invece, la specifica proble-
matica relativa agli indizi di colpevolezza
richiesti dal legislatore per la sottoposizione
dell’imputato a misure cautelari personali.
Occorre premettere che il legislatore ha usato
il termine
indizio
per evidenziare che, nel

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