Le misure precautelari
Autore | Stefano Ambrogio |
Pagine | 169-176 |
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@1 Misure cautelari e precautelari
Per misure cautelari si intendono quegli strumenti processuali ai quali si può fare ricorso, in presenza di determinati presupposti, per garantire, durante il periodo che va dall’inizio del procedimento penale alla sua conclusione, una corretta acquisizione delle prove o per proteggere la collettività dalla commissione di ulteriori reati.
Secondo la felice definizione di Tonini, le misure cautelari sono quei provvedimenti provvisori ma immediatamente esecutivi, che tendono ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare uno dei seguenti pericoli:
1) il pericolo per l’accertamento del reato;
2) il pericolo per l’esecuzione della sentenza;
3) il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato e che venga agevolata la commissione di ulteriori reati.
Tali misure si distinguono in personali, se pongono limiti alle libertà della persona (per es. la custodia cautelare in carcere), e reali, se incidono sulla disponibilità dei beni (per es. il sequestro conservativo).
In entrambi i casi, la misura incide su diritti costituzionalmente protetti, ovvero sulla libertà personale di cui agli artt. 13 e 16 Cost. o sulla libertà di iniziativa economica di cui agli artt. 41, 42 e 47 Cost. Ciò fa comprendere l’attenzione dedicata dal legislatore a tale istituto, e in particolare alle mi-sure personali, in considerazione della loro incidenza sulla persona stessa dell’imputato.
La normativa vigente, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 13 Cost., tende a realizzare un equo contemperamento tra gli interessi in gioco, vale a dire la tutela dell’inviolabilità personale e della presunzione di innocenza fino alla sentenza di condanna definitiva e la tutela dell’ordine pubblico.
Così l’art. 13 Cost. sancisce che non è ammessa alcuna detenzione né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, con ciò prevedendo una doppia riserva:
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- di legge, dal momento che solo ad una legge del Parlamento è attribuita la possibilità di fissare i casi in cui può limitarsi la libertà personale (riserva assoluta di legge);
-di giurisdizione, dal momento che le restrizioni alla libertà personale possono essere disposte con atto motivato solo da parte dell’autorità giudiziaria; in particolare il codice di procedura penale attribuisce tale potere solo al giudice e non anche al pubblico ministero.
Prosegue l’art. 13 Cost. stabilendo che in casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la polizia giudiziaria può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria per la convalida: se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, tali provvedimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
Sono queste le cd. misure precautelari così definite dal momento che esse possono essere disposte quale anticipo della misura cautelare quando si ha il timore che la persona, in attesa del procedimento cautelare, sottrarsi alle ricerche o compiere altri reati.
Il potere di arrestare o di disporre il fermo riconosciuto agli organi investigativi è espressione di una competenza meramente sostitutiva di quella del giudice, esercitabile, quindi, solo in casi eccezionali tassativamente indicati. Ne consegue, altresì, che arresto e fermo, consentiti per far fronte a specifiche esigenze cautelari, hanno efficacia provvisoria, limitata al tempo strettamente necessario per consentire l’intervento del giudice.
Le misure precautelari previste...
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