LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011, n. 6 - Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali.

Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 22 aprile 2011

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Prestazioni delle strutture amministrative 1. La Regione misura e valuta le prestazioni della struttura amministrativa nel suo complesso, delle unita' organizzative, dei singoli dipendenti, nonche' degli Enti strumentali della medesima secondo modalita' atte a garantire la trasparenza degli indicatori, dei metodi e dei risultati della valutazione. Alle Aziende e alle Agenzie regionali le disposizioni della presente legge si applicano limitatamente alle norme di principio.

  1. Gli indicatori di valutazione fanno riferimento alla capacita' di soddisfare i bisogni e gli interessi dei destinatari dell'azione amministrativa e favoriscono la differenziazione e la selettivita' nel riconoscimento dei premi legati al merito e al rendimento. Per le unita' organizzative che non rendono servizi al pubblico, gli indicatori di valutazione fanno riferimento alla qualita' dell'attivita' svolta in termini di precisione, tempestivita', puntualita', completezza, attendibilita', innovativita'.

  2. Ai fini dell'attuazione dei principi di organizzazione di cui all'articolo 3, la Regione elabora, in coerenza con i contenuti e i metodi della programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione delle prestazioni.

    Art. 2

    Ciclo di gestione delle prestazioni 1. Il ciclo di gestione delle prestazioni si articola in:

    1. programmazione degli obiettivi, sulla base di indicatori chiari, precisi, facilmente comprensibili;

    2. pianificazione finanziaria che connetta gli obiettivi prefissati alle risorse ad essi destinate;

    3. monitoraggio a cadenza semestrale per l'attivazione di eventuali interventi correttivi in corso di esercizio;

    4. misurazione e valutazione annuale del rendimento individuale e delle unita' organizzative;

    5. erogazione di incentivi economici per i piu' meritevoli;

    6. rendicontazione dei risultati agli organi di direzione politica, alla Conferenza dei Direttori della Giunta e del Consiglio regionale, ad associazioni di consumatori e di utenti, a Universita' e centri di ricerca, ai cittadini e ai soggetti interessati, ai destinatari dei servizi.

  3. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), sul sito istituzionale della Giunta, del Consiglio, nonche' degli Enti strumentali della Regione e' assicurata la piena accessibilita' ai dati relativi alle valutazioni delle singole unita' organizzative. E' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato al responsabile del Servizio informativo regionale e ai Dirigenti che hanno concorso, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, a impedire o ritardare la pubblicazione dei dati.

    Art. 3

    Obiettivi e indicatori 1. La programmazione degli obiettivi, ai fini del ciclo delle prestazioni, ha di norma cadenza triennale. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonche' per gli Enti strumentali della Regione, dai rispettivi organi di direzione, in coerenza con la programmazione strategica. A tal fine prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione in Giunta del mandato di Legislatura, la Giunta regionale, sentiti i Direttori regionali che a loro volta consultano l'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni di cui all'art. 9 (OIV), i Dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative, approva i documenti di programmazione. Per il Consiglio regionale, gli obiettivi sono definiti dall'Ufficio di Presidenza, sentiti la Conferenza dei Direttori del Consiglio regionale, l'OIV, i Dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. E' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti che hanno concorso, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, a impedire il rispetto dei termini di cui al presente comma.

  4. Gli obiettivi devono essere:

    1. tali da assicurare il miglioramento della qualita' dei servizi erogati e dell'attivita' amministrativa espletata;

    2. congrui rispetto ai bisogni della comunita' di riferimento;

    3. riferibili all'arco temporale di un anno;

    4. misurabili sulla base di indicatori chiari, precisi, univocamente interpretabili, facilmente comprensibili ai destinatari dell'informazione, coerenti con le caratteristiche dell'attivita' misurata;

    5. commisurati a valori standard di livello nazionale e internazionale per amministrazioni svolgenti attivita' analoghe e comunque calibrati sulla quantita' e qualita' delle risorse disponibili, secondo il principio della massima economicita'.

  5. In sede di prima applicazione, gli atti di cui al comma 1 sono posti in essere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

    Art. 4

    Monitoraggio delle prestazioni 1. I Direttori promuovono il costante monitoraggio dell'azione amministrativa e trasmettono formalmente all'organo di indirizzo politico, con cadenza semestrale, una relazione che documenta il grado di conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 e propongono se necessario interventi correttivi in corso di esercizio.

    Art. 5

    Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni 1. La Regione valuta annualmente le prestazioni organizzative e individuali. A tal fine, previo confronto con le OO.SS., la Giunta regionale adotta su proposta dell'OIV, sentita la Conferenza dei Direttori regionali e, per il Consiglio regionale, sempre su proposta dell'OIV, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Direttori del Consiglio regionale, il sistema di misurazione e valutazione dei risultati (il 'Sistema'). Il Sistema si applica anche agli Enti strumentali della Regione.

  6. Il Sistema e' periodicamente aggiornato, su proposta dell'OIV, sentita la Conferenza dei Direttori della Giunta e del Consiglio...

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