DECRETO 24 giugno 1998 - Misura del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura in vigore dal 1 luglio 1998

DECRETO 24 giugno 1998.

Misura del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura in vigore dal 1 luglio 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura"; Visto il proprio decreto del 24 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1997, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari"; Visto, da ultimo, il proprio decreto del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1 gennaio 1998-31 marzo 1998 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari; Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo; Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1 gennaio 1998-31 marzo 1998 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta: Art. 1.

  1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1 gennaio 1998-31 marzo 1998, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

  2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media...

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