CIRCOLARE 24 marzo 2012, n. 11 - Attuazione dell''articolo 35, commi 8 - 13, del decreto-legge n. 1/2012. Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti universitari. (12A04296)

A Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano

Province

Comuni

Comunita' Montane

Organi straordinari di liquidazione dei

Comuni

Unioni di Comuni

Comunita' Isolane

Istituzioni di enti locali

Consorzi di Funzioni fra enti locali

Autorita' di Ambito

Aziende Sanitarie Locali

Aziende Ospedaliere

Policlinici Universitari

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Istituti zooprofilattici sperimentali

Aziende sanitarie regionali

Universita' statali e Istituti di istruzione universitaria

Autorita' portuali

Tesorieri degli enti e p.c. Amministrazioni centrali dello

Stato

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Segretariato Generale

Corte dei Conti - Segretariato Generale

Sezioni regionali della Corte dei Conti

Agenzia delle entrate

Equitalia s.p.a.

Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il

Tesoro

Cassa depositi e prestiti s.p.a.

Unione province d'Italia

Associazione nazionale comuni italiani

Unione nazionale comuni comunita' enti montani

Associazione Bancaria Italiana

Poste Italiane s.p.a.

Gabinetto del Ministro

Ufficio legislativo - Economia

Ufficio legislativo - Finanze

Dipartimento del Tesoro

Premessa.

L'art. 35, commi da 8 a 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha dettato disposizioni che riguardano la tesoreria unica, stabilendo:

  1. la sospensione fino a tutto il 2014 del regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279/1997, e l'applicazione del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all'art. 1 della legge n. 720/1984, agli enti gia' assoggettati alla tesoreria unica mista (comma 8);

  2. il rientro nel regime di tesoreria unica dei dipartimenti universitari e degli altri centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle universita' statali (comma 11);

  3. il versamento alla tesoreria statale delle disponibilita' depositate presso i tesorieri o cassieri degli enti coinvolti, in due tranches: la prima, pari al 50% delle somme presenti alla data del 24 gennaio 2012, entro il 29 febbraio, la seconda, per la quota rimanente entro il 16 aprile. Il riversamento riguarda anche le somme depositate presso soggetti diversi dai tesorieri/cassieri, da accentrare presso il tesoriere entro il 15 marzo (comma 9);

  4. lo smobilizzo entro il 30 giugno degli investimenti finanziari, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile, con conseguente riversamento delle risorse presso la tesoreria statale;

  5. l'esclusione dal regime di tesoreria unica delle disponibilita' che gli enti detengono presso il sistema bancario, provenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da intervento da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi (comma 8);

  6. la vigenza del principio del prioritario utilizzo, in base al quale i pagamenti sono imputati prioritariamente alle risorse presenti presso il tesoriere, fino al completo riversamento delle disponibilita', previsto entro il 16 aprile (comma 10).

    Per consentire l'applicazione uniforme della norma, entrata in vigore il 24 gennaio 2012, che riguarda una platea di enti vasta e diversificata, si forniscono alcuni elementi esplicativi che tengono conto degli adempimenti che coinvolgono sia gli enti che i loro tesorieri/cassieri.

    Preliminarmente, si segnala che in sede di conversione del decreto-legge n. 1/2012 e' stato approvato l'emendamento all'art. 35 che, di fatto, riconosce ai tesorieri/cassieri i tempi tecnici per adeguare le procedure operativo/informatiche, la cui necessita' e' stata segnalata anche dall'ABI.

    Si ritiene opportuno anticipare dal punto di vista operativo gli effetti che ne discendono, in sede attuativa.

  7. Ambito soggettivo.

    Sotto il profilo soggettivo si fa presente che gli enti interessati all'applicazione dei commi 8, 9 e 10 sono gli stessi che, con il regime previgente, erano assoggettati al regime di tesoreria unica mista. Per chiarezza si allega alla presente il relativo elenco.

    Con il comma 11 vengono assoggettati al regime di tesoreria unica anche i dipartimenti universitari e gli altri centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle universita' statali, che precedentemente ne erano esclusi.

  8. Attivazione strumenti operativi.

    Con un'operazione effettuata d'ufficio sono stati attivati i sottoconti fruttiferi delle contabilita' speciali di tesoreria unica intestate ai singoli enti, per permettere la gestione delle entrate proprie. Questa operazione non ha apportato modifiche ne' all'intestazione dei conti, ne' alla loro numerazione e pertanto i conti sono identificati dagli stessi elementi che li individuavano precedentemente.

    Per i dipartimenti universitari e gli altri centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle universita' statali (d'ora in avanti «altri centri autonomi»), e' stata disposta d'ufficio l'apertura delle contabilita' speciali che consentono loro di rendere operativo l'inserimento in tesoreria unica. L'elenco delle contabilita' aperte e' stato pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it). L'apertura delle nuove contabilita' speciali ha riguardato tutti i dipartimenti/altri centri autonomi attivi ai fini della rilevazione SIOPE. Trattandosi di un fenomeno in evoluzione, si confida nella collaborazione di tutti gli interessati perche' segnalino a questo Dipartimento, IGEPA Ufficio XIII (posta elettronica rgs.igepa.ufficio13@tesoro.it), eventuali inesattezze occorse nell'apertura (es. dipartimenti nel frattempo soppressi). Si coglie...

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