LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d''Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l''abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche'' norme di adeguamento dell''ordinamento interno. (12G0192)

Capo I

Ratifica ed esecuzione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 2

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

    Capo I

    Ratifica ed esecuzione

    Art. 3

    Autorita' nazionale

  3. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorita' nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell'interno.

  4. Le attivita' di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita' al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.

    Capo II

    Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno

    Art. 4

    Modifiche al codice penale

  5. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 157, sesto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresi' raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater»;

    b) dopo l'articolo 414 e' inserito il seguente:

    Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o piu' delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

    Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti previsti dal primo comma.

    Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita' di carattere artistico, letterario, storico o di costume

    ;

    c) all'articolo 416 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma

    ;

    d) l'articolo 572 e' sostituito dal seguente:

    Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

    La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

    Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni

    ;

    e) all'articolo 576:

    1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo»;

    2) il numero 5) del primo comma e' sostituito dal seguente:

    5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies

    ;

    3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»;

    f) all'articolo 583-bis, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:

    La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

    1) la decadenza dall'esercizio della potesta' del genitore;

    2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno

    ;

    g) l'articolo 600-bis e' sostituito dal seguente:

    Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

    1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto;

    2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

    Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

    ;

    h) all'articolo 600-ter:

    1) il primo comma e' sostituito dal seguente:

    E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

    1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

    2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto

    ;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

    Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita' sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

    ;

    i) l'articolo 600-sexies e' abrogato;

    l) l'articolo 600-septies e' sostituito dal seguente:

    Art. 600-septies (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche' dagli articoli 609-bis, quando il fatto e'...

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